Sentenza n. 5147/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa sospensione - della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi – Ufficio Bingo prot. n. 5625/RU del 5 gennaio 2026 e della determinazione direttoriale della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi prot. n. 794229 del 9 dicembre 2025; - della Determinazione Direttoriale prot. n. 794229 del 9 dicembre 2025 della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi, nella parte in cui ha limitato l’applicazione dell’indennità provvisoria ai soli concessionari per la gestione del gioco del bingo che hanno promosso specifici ricorsi giurisdizionali; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato, ancorché non conosciuto; e/o per l’accertamento - del diritto della società ricorrente a vedersi applicare, a far data dal 1° gennaio 2025, un regime di indennità/canone conforme ai criteri eurounitari, in luogo del meccanismo forfettario previsto dall’art. 1, comma 96, lett. a), della legge n. 207/2024; - del conseguente obbligo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di procedere alla rideterminazione dell’indennità/canone dovuto per il periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2026, secondo criteri coerenti con i principi di proporzionalità, riequilibrio economico e parametrazione ai fatturati effettivi del concessionario; - dell’esistenza del credito della ricorrente per le somme eventualmente versate in eccedenza, con riferimento ai pagamenti già eseguiti nel corso dell’anno 2025, da accertarsi all’esito della rideterminazione dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione direttoriale che aveva limitato ai soli concessionari ricorrenti in giudizio l'applicazione dell'indennità mensile provvisoria ridotta per il gioco del bingo, nonché la relativa nota applicativa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, in esecuzione di precedenti sentenze favorevoli ad alcuni concessionari, aveva rideterminato in misura ridotta l'indennità mensile provvisoria dovuta per il gioco del bingo, limitando tale regime ai soli concessionari che avevano proposto specifici ricorsi. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento del proprio diritto, dal 1° gennaio 2025, a un'indennità o canone conforme ai criteri eurounitari, nonché la rideterminazione delle somme dovute per il periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2026 e l'accertamento del credito eventualmente derivante dai versamenti eccedenti già effettuati. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha rappresentato l'adozione di una nuova determinazione direttoriale, con la quale l'applicazione del canone ridotto di 2.800 euro mensili per il periodo considerato è stata estesa anche ai concessionari che non erano parti dei precedenti giudizi.
La decisione
Il TAR, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La nuova determinazione direttoriale del 26 febbraio 2026 ha sostituito il precedente provvedimento e ha esteso a tutti i concessionari, inclusa la ricorrente, l'applicazione del canone ridotto di 2.800 euro mensili per il periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2026. Tale sopravvenienza ha modificato la situazione di diritto e di fatto in modo da eliminare l'interesse alla rimozione dell'atto originariamente impugnato. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla conformità eurounitaria, alla proporzionalità o alla rideterminazione del canone. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura e dell'esito della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria
Il TAR ha utilizzato la facoltà di definire il giudizio con sentenza semplificata nella sede cautelare.
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibilità di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio
Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse prima di decidere la causa su tale questione.
art. 1, comma 96, lett. a), legge n. 207/2024
La disposizione è richiamata nell'oggetto della domanda quale fonte del meccanismo forfettario di indennità o canone contestato; il TAR non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- Il ricorso avverso un provvedimento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando un successivo provvedimento sostitutivo modifica la situazione di diritto o di fatto in modo da eliminare l'utilità concreta che il ricorrente potrebbe conseguire dalla rimozione dell'atto originariamente impugnato.
- La sopravvenienza che estende al ricorrente il regime più favorevole inizialmente riconosciuto soltanto ad altri destinatari può eliminare l'interesse all'annullamento del provvedimento originario, anche se la nuova disciplina è intervenuta nel corso del giudizio.
- Quando il giudice rileva d'ufficio la possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, deve darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. prima di porre tale questione a fondamento della decisione.
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