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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 610/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Cagliari che confermava la custodia cautelare in carcere per la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e per numerosi reati "fine". Il ricorrente deduce due motivi: (1) vizio della motivazione sulla gravità degli indizi riguardo al reato associativo — si censura che la motivazione sarebbe fondata su mere congetture (durata della partecipazione stimata in circa due anni anziché tra novembre 2021 e inizio 2022; valutazione della "spregiudicatezza" basata su prosecuzioni operative non adeguatamente documentate; attribuzione dell'interruzione dei rapporti alla cessazione delle indagini anziché alla cessazione dell'attività illecita); si sostiene inoltre che i reati fine sarebbero riconducibili a rapporti personali e non all'associazione e che mancherebbe motivazione sui vantaggi derivanti dal contributo al sodalizio. (2) vizi cumulativi sulla valutazione delle esigenze cautelari — omissione di considerare il fattore tempo (ultima condotta il 24 gennaio 2022), l'assenza di rapporti diretti con l'organizzazione (rapporti limitati al cugino e a Mura) e gli elementi di ricatti/pressioni subiti dal ricorrente e da "Antonio" che avrebbero inciso sulla condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il limite del controllo di legittimità (verifica della adeguatezza della motivazione, senza rinnovare la valutazione del merito) e ritenuto i motivi generici, di fatto e rivalutativi. La Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale che ha valorizzato, a sostegno della partecipazione all'associazione, elementi di "facta concludentia": intercettazioni ambientali (abitazione e microspie), immagini video delle consegne, dati GPS delle auto usate dai corrieri, celle telefoniche, servizi di osservazione, atti di perquisizione e sequestri (tra cui sequestro di 11 kg di cocaina e di altri quantitativi), uso di vetture con vani per nascondere la droga, uso di microcamere e rilevatori per bonifiche, divisione dei compiti operativa (racco ltore del denaro, custodi della droga), utilizzo di sim e app di messaggistica specifiche. La differenza temporale indicata dal ricorrente (durata più breve) non è stata ritenuta idonea a disarticolare il convincimento della gravità indiziaria; le contestazioni sulla presenza di terzi nell'incontro del 24 gennaio 2022 sono state ritenute infondate o irrilevanti. Anche il secondo motivo è stato giudicato generico e non idoneo a superare la presunzione di attualità delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che la partecipazione al sodalizio possa essere dimostrata anche mediante "facta concludentia" (contatti continui, basi logistiche, divisione dei compiti, reiterazione dei reati fine, modalità operative concordi).

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Previsione della presunzione relativa sull'attualità delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura carceraria nei casi di associazione per delinquere: la Corte ha richiamato la duplice presunzione e sottolineato che il ricorrente non ha fornito elementi concreti per superarla.

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione sull'ordinanza del riesame è limitato all'adeguatezza e coerenza della motivazione: non è ammessa una rivalutazione ex novo del materiale probatorio.
  • Per il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, la partecipazione può essere dimostrata anche mediante "facta concludentia" (contatti ripetuti, basi logistiche, divisione dei compiti, modalità operative omogenee, sequestri significativi), pertanto singoli reati-fine ripetuti con le stesse modalità possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti.
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare fondata su indizi di associazione è necessario produrre elementi concreti e specifici (non mere affermazioni) che dimostrino l'assenza del vincolo associativo o l'effettiva interruzione dei rapporti: ad esempio documentazione di un isolamento prolungato dall'organizzazione, interesse probatorio idoneo a smentire i contatti tecnici o logistici contestati, o prova che le condotte contestate siano state episodiche e scollegate dall'organizzazione.
  • La mera contestazione temporale (es. durata errata indicata nell'ordinanza) o la deduzione di possibili spiegazioni alternative dei fatti senza supporto probatorio non è sufficiente ad ottenere l'annullamento della misura cautelare in sede di legittimità.
  • Nelle impugnazioni cautelari è strategico: (a) individuare e dimostrare errori di diritto o incoerenze logiche specifiche nella motivazione; (b) produrre nuovi elementi di fatto che possano effettivamente incidere sul giudizio di attualità del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio; (c) cercare il superamento della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. con prove concrete e documentate.

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