Cassazione Penale, Ordinanza n. 18284/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per evasione resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna per i delitti di evasione. Il ricorrente ha censurato: il giudizio di responsabilità, la qualificazione giuridica dei fatti, la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, in parte, riproduttivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e diretti in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte, generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la doglianza sulla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta generica già nel giudizio di appello, mentre quella sulla qualificazione giuridica non si confrontava con la motivazione resa dalla Corte territoriale e con la sentenza della Corte costituzionale richiamata nel ricorso.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Viene richiamato come base della condanna di merito per il delitto di evasione; la Corte non entra nel merito della configurazione del reato, limitandosi a rilevare che la sentenza impugnata riguardava tali delitti.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è evocata dal ricorrente, ma la Corte ne rileva la deduzione generica e la mancata confrontazione con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non possono essere devolute in cassazione questioni che mirano, in sostanza, a una nuova valutazione delle prove e a una diversa ricostruzione dei fatti.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto deve essere specifica e correlata alla motivazione del giudice di merito; la mera riproposizione generica della censura non è sufficiente.
- Il motivo di ricorso che investe la qualificazione giuridica del fatto deve misurarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.
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