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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4836/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile di plurimi reati di bancarotta fraudolenta (patrimoniale e documentale) e ne chiede l'annullamento per tre motivi principali: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova nella valutazione della documentazione e dell'attività della "Civil Service" (contestata come "scatola vuota"); (2) insufficiente e illogica motivazione circa la proprietà e la sottrazione dei beni asportati dalla sede della società fallita (mancata verifica con il libro cespiti); (3) contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della provvisionale assegnata alla parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, sostenendo che la motivazione del giudice di merito è coerente: la valutazione sulla effettività delle prestazioni della Civil Service poteva legittimamente prevalere sulle sole documentali e fondarsi sulle deposizioni testimoniali; il censurato travisamento della prova non è dimostrato in mancanza della trascrizione integrale dei verbali contestati; quanto ai beni sottratti, la Corte ha ritenuto sufficiente la ricostruzione fattuale (descrizione dei beni, adesivi "A.M.", dichiarazioni testimoniali e richiamo al libro cespiti di primo grado) per affermarne la provenienza dalla fallita e la sottrazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la determinazione di una provvisionale, in vista della liquidazione definitiva del danno, non è sindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 219, comma 2, n. 1

    Richiamata per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta aggravata dalla pluralità dei fatti; utilizzata per unificare più condotte in un unico reato aggravato.

  • R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 216

    Richiamata in relazione alle pene accessorie fallimentari applicate al condannato; la Corte ha valutato la durata e l'applicabilità delle pene accessorie.

  • R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 223

    Invocata nel ricorso in relazione alla configurazione della bancarotta fraudolenta; nel giudizio di legittimità la norma è stata utilizzata nel quadro complessivo delle norme fallimentari richiamate dal giudice di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato dal ricorrente con riferimento a vizi di motivazione e travisamento delle prove; la Corte di cassazione ha richiamato i criteri sulla deducibilità del travisamento e sul requisito della trascrizione/produzione dei verbali per censurare valutazioni probatorie.

  • Codice di procedura penale, art. 415-bis

    Menzi onato in rapporto alla domanda del difensore di ascoltare altri soggetti; la Corte rileva che con il rito abbreviato l'imputato aveva rinunciato a compiere ulteriori attività istruttorie.

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Richiamato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In procedimenti penali la valutazione tra documenti e deposizioni testimoniali appartiene al giudice di merito: le dichiarazioni credute possono prevalere su documenti formali quando il contesto dimostra la simulazione di operazioni.
  • La semplice esistenza di pagamenti o di atti formali (visure, contratti, movimenti bancari) non esclude il reato se l'accusa dimostra che tali elementi servivano a mascherare distrazioni o prestazioni non effettive.
  • Per censurare in Cassazione un presunto travisamento delle prove è necessario allegare integralmente le dichiarazioni contestate (verbali o loro trascrizione); senza questo elemento la doglianza è inammissibile o infondata.
  • La verifica della proprietà di beni (es. consultazione libro cespiti, contratti di affitto di ramo d'azienda, etichette identificative, testimonianze) è una valutazione di fatto del giudice di merito e può essere ritenuta non manifestamente illogica se fondata su elementi concreti.
  • Le questioni relative alla quantificazione provvisionale sono in genere insindacabili in Cassazione poiché la provvisionale è suscettibile di essere travolta dalla liquidazione definitiva del danno.
  • Chi sceglie riti che limitano l'istruttoria (es. giudizio abbreviato) si espone al rischio che il mancato svolgimento di indagini integri un limite alla possibilità di contestare in sede di legittimità la valutazione probatoria conseguente.

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