Sentenza del 15/01/2019 n. 142 - Comm. Trib. Prov. Torino
Processo Tributario - Udienza di sospensione - Decisione nel merito - Ammissibilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione afferma in linea generale che il giudice tributario può utilizzare un'unica udienza per esaminare la richiesta cautelare e procedere immediatamente alla trattazione del merito, purché siano rispettate le garanzie processuali e non ricorrano impedimenti concreti. Il testo non indica l'esito specifico della controversia, né se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'ammissibilità dello svolgimento, nella medesima udienza, prima della fase cautelare relativa alla sospensione dell'atto impugnato e, subito dopo, della trattazione e decisione nel merito della controversia. È stato ritenuto che tale concentrazione processuale sia possibile quando non sussistano specifici impedimenti, poiché consente maggiore speditezza e celerità ed è compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Norme richiamate
Articolo 111, comma 2, della Costituzione
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Il principio di ragionevole durata del processo legittima, quando compatibile con il diritto di difesa e il contraddittorio, la concentrazione nella stessa udienza di più fasi processuali.
Articolo 47, comma 7, del D.Lgs. 546/1992
La disciplina della sospensione cautelare nel processo tributario non impedisce che, in assenza di specifici ostacoli, alla trattazione della richiesta cautelare segua immediatamente la trattazione del merito nella stessa udienza.
Cassazione, sentenza 20 marzo 2013, n. 6911
Richiamata come precedente a sostegno della possibilità di concentrare nella medesima udienza la fase cautelare e quella di merito.
Cassazione, ordinanza 24 maggio 2017, n. 13070
Richiamata come ulteriore conferma dell'ammissibilità della trattazione congiunta o immediatamente consecutiva delle fasi cautelare e di merito, nel rispetto delle garanzie processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la trattazione della richiesta di sospensione e quella del merito possono svolgersi nella stessa udienza, se non vi sono impedimenti specifici.
- La concentrazione delle fasi processuali è legittima solo se le parti hanno avuto un'effettiva possibilità di conoscere e discutere le questioni rilevanti, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
- La rapidità del procedimento non può giustificare una decisione nel merito adottata senza adeguata conoscibilità degli atti o senza un termine ragionevole per predisporre le difese.
- La sola circostanza che l'udienza sia stata fissata per la sospensione cautelare non esclude automaticamente la possibilità di decidere anche il merito.
- L'esito concreto della controversia non può essere desunto dalla sola affermazione dell'ammissibilità della trattazione congiunta: occorre esaminare il dispositivo e le motivazioni della sentenza.
Testo integrale
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