Cassazione Civile, Ordinanza n. 25944/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso IRPEG riferita all'anno d'imposta 1995, presentata da una società mutua assicuratrice per un credito d'imposta indicato in dichiarazione. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, la contribuente impugnava il diniego davanti al giudice tributario. Dopo un primo accoglimento in CTP e una successiva parziale riduzione del rimborso in CTR, la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva cassato la decisione di merito escludendo la decadenza dell'Ufficio dal potere di contestare il credito e rinviando al giudice di appello. In sede di rinvio, la CTR respingeva l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'Ufficio non avesse effettuato verifiche sostanziali e che non fosse sufficiente negare il rimborso per mancata produzione, da parte della contribuente, della documentazione relativa alle ritenute d'acconto, anche in ragione dell'art. 6, comma 4, l. n. 212/2000. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 36-bis, 36-ter, 41, 42 e 43 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e dell'art. 6, comma 4, l. n. 212/2000, sostenendo che il contribuente, attore in senso sostanziale nel giudizio di rimborso, aveva l'onere di provare il fatto costitutivo del credito e che la richiesta di esibizione documentale era coerente con tale onere, non essendo applicabile il divieto di richiedere documenti già in possesso dell'Amministrazione se non in presenza di prova della loro effettiva disponibilità presso l'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che nel giudizio di impugnazione del silenzio-rifiuto o del diniego di rimborso il contribuente assume la veste di attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del credito vantato, normalmente mediante documentazione. Ne consegue che la richiesta dell'Ufficio di produrre la documentazione idonea a dimostrare il diritto al rimborso non incide sulla ripartizione dell'onere probatorio e costituisce un legittimo invito alla prova. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell'art. 6, comma 4, l. n. 212/2000, precisando che il divieto di richiedere documenti già in possesso dell'Amministrazione opera solo se la documentazione sia sicuramente in possesso dell'Ufficio o il contribuente ne provi l'avvenuta trasmissione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
artt. 36-bis, 36-ter, 41, 42 e 43 d.P.R. n. 600/1973
Richiamati dall'Agenzia a sostegno della legittimità del potere di controllo e di contestazione del credito; la Corte non fonda su di essi la decisione, ma li menziona nel quadro della censura di violazione di legge.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di rimborso grava sul contribuente, attore in senso sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al credito.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Richiamato nella censura di violazione di legge in relazione al vincolo derivante dal precedente giudizio di cassazione e al giudizio di rinvio.
art. 6, comma 4, l. n. 212/2000
Il divieto di chiedere al contribuente documenti già in possesso dell'Amministrazione opera solo se tale possesso sia certo o se il contribuente provi l'avvenuta trasmissione della documentazione all'Ufficio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio avente a oggetto il diniego o il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso tributario, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del credito richiesto.
- La richiesta dell'Amministrazione di esibire la documentazione che attesta il credito non altera la ripartizione dell'onere della prova, ma si inserisce nella fisiologica collaborazione procedimentale e processuale tra Fisco e contribuente.
- Il divieto di richiedere documenti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria non impedisce di sollecitare la produzione documentale quando non sia provato che quei documenti siano effettivamente già nella disponibilità dell'Ufficio o che siano stati trasmessi in precedenza.
- Nel giudizio di rimborso tributario, la prova del credito è normalmente documentale e la mera contestazione dell'Ufficio circa la mancata produzione dei documenti non equivale di per sé a illegittimo rigetto della domanda.
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