Cassazione Penale, Sentenza n. 29086/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Primo motivo: dedotta mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla conferma della responsabilità per il reato ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele), sostenendo che le operazioni immobiliari contestate erano effettive, rientravano nell'oggetto sociale della Cooperativa Futura e che corrispondevano pagamenti o impegni di pagamento (cambiali, conferimenti), perciò non fittizie. Secondo motivo: censura della motivazione sulla responsabilità ex art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000 (utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti), lamentando che non sarebbe stata provata la consapevolezza della ricorrente circa l'inesistenza dei crediti acquistati/compensati e richiamando la liceità dell'accollo tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per il carattere non consentito delle doglianze, ritenendo che i motivi mirassero a una rivisitazione delle risultanze processuali (vietata in cassazione) e non fossero un vero e proprio confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Sul piano sostanziale la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione dei giudici di merito che avevano accertato la fittizietà delle operazioni (evidenziando anomalie quali pagamenti con cambiale, fatture annotate senza riscontro di lavori, assenza di tracce edilizie nei siti, incoerenze con l'attività del Consorzio) e la piena consapevolezza della ricorrente circa l'inesistenza dei crediti usati in compensazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000
Norma richiamata per il reato di dichiarazione infedele; la Corte ha ritenuto che le risultanze istruttorie giustificassero la qualifica di fittizie delle operazioni poste a fondamento delle dichiarazioni fiscali della Cooperativa Futura, giustificando così la condanna ai sensi di tale articolo.
d.lgs. n. 74/2000
Norma richiamata con riferimento all'utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo (consapevolezza dell'inesistenza) sulla base della modalità sistematica di acquisizione dei crediti e della loro utilizzazione per ridurre il debito fiscale senza rapporti sostanziali con le cedenti.
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e)
La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità in cassazione dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p.: non è comunque consentita una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti in assenza di specifiche eccezioni (es. travisamento della prova comprovato).
codice di procedura penale
Applicata per disporre l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove o una «rivisitazione» dei fatti sono generalmente inammissibili: il ricorso deve evidenziare specifici vizi di legge o contraddizioni logiche nella motivazione, non una semplice divergenza valutativa.
- Per impugnare la motivazione in tema di accertamento della fittizietà di operazioni occorre indicare elementi concreti che dimostrino l'insussistenza delle risultanze probatorie controverse, oppure far valere il travisamento della prova (cioè che il giudice abbia fondato la decisione su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente falso).
- Quando si contesta l'elemento soggettivo (es. la consapevolezza dell'inesistenza di crediti fiscali), è necessario dedurre e documentare fatti o circostanze che rendano probabile l'assenza della consapevolezza, non limitandosi ad affermazioni assertive circa la liceità di determinati atti (es. accollo).
- Le anomalie tipiche ritenute idonee a dimostrare la fittizietà (pagamenti con cambiali per importi corrispondenti, fatture annotate senza lavori eseguiti, assenza di tracce edilizie sui luoghi, incoerenza con l'attività dichiarata) sono elementi fattuali che, se adeguatamente motivati dal giudice, rendono difficile la loro sindacabilità in sede di legittimità.
- Per evitare l'inammissibilità del ricorso è utile in cassazione: a) indicare puntualmente i profili di violazione di norme di diritto; b) evidenziare contraddizioni specifiche nella motivazione; c) dimostrare, con riferimento puntuale alle prove, l'inesistenza di quanto ritenuto dal giudice di merito.
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