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Sentenza

Sentenza n. 22/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300903

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: certificato di pagamento che ha riconosciuto una compensazione per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione in misura inferiore a quella richiesta, senza interessi e rivalutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il certificato di pagamento con cui ANAS, in relazione a un appalto di lavori di manutenzione sulla A/19, ha riconosciuto ai sensi dell'art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 la somma di euro 8.701,76, anziché euro 26.126,71. Ha dedotto: violazione degli artt. 41 e 97 Cost., dell'art. 1-septies del d.l. n. 73/2021, del d.m. Infrastrutture 11 novembre 2021 e della relativa circolare ministeriale, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, sviamento e insussistenza dei presupposti; violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e difetto di motivazione; violazione della disciplina sugli interessi moratori nei ritardati pagamenti, inclusi gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, la direttiva 2000/35/CE e il d.lgs. n. 192/2012; in via subordinata, responsabilità risarcitoria di ANAS per il ritardo nella definizione dell'istanza di compensazione presentata il 6 dicembre 2021. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento del diritto alla maggiore compensazione, oltre interessi e rivalutazione, e la condanna al pagamento delle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo assorbente l'assenza del presupposto temporale di applicazione dell'art. 1-septies del d.l. n. 73/2021. La norma riguarda i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2021, cioè il 25 luglio 2021. Nel caso concreto, il certificato di ultimazione attestava che i lavori erano terminati il 22 gennaio 2021, sicché alla data rilevante il contratto non era più in corso di esecuzione. Il giudice ha inoltre rilevato che, anche ammettendo in astratto l'applicabilità della compensazione, essa avrebbe potuto riguardare soltanto le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2021. La ricorrente non ha fornito prova convincente che le lavorazioni richieste fossero state eseguite nelle prime tre settimane del gennaio 2021; per le tubazioni, l'unico riferimento temporale riguardava una pesatura del 28 luglio 2020, mentre per le altre lavorazioni mancavano elementi utili. Da ciò è derivata l'infondatezza della censura sull'erroneo calcolo della compensazione e, conseguentemente, di quella sul difetto di motivazione. Sono state respinte anche le pretese relative a interessi moratori e rivalutazione, in quanto presupponevano un credito compensatorio non spettante, nonché la domanda risarcitoria, rimasta priva di adeguato supporto probatorio. Il TAR ha deciso senza disporre gli approfondimenti istruttori richiesti e ha compensato integralmente le spese per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1-septies d.l. n. 73/2021, conv. dalla l. n. 106/2021

    Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto...

    La compensazione per gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali nel 2021 presuppone che il contratto fosse in corso di esecuzione il 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione; inoltre, riguarda soltanto le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2021.

  • art. 1, comma 4, l. n. 106/2021

    La legge di conversione è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 25 luglio 2021.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione non può essere accolta quando manca il presupposto sostanziale del diritto richiesto e l'amministrazione non era tenuta a riconoscere la compensazione rivendicata.

  • artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002

    Le pretese per interessi moratori non possono essere riconosciute in assenza del credito principale relativo alla compensazione.

Massime di principio

  • La compensazione prevista dall'art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 si applica soltanto ai contratti ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2021, ossia il 25 luglio 2021.
  • Anche quando il presupposto generale di applicazione della disciplina compensativa sia astrattamente configurabile, il richiedente deve provare che le lavorazioni oggetto della domanda siano state eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2021; la mera riferibilità del contratto al periodo considerato non è sufficiente.
  • La mancanza del presupposto sostanziale per il riconoscimento della compensazione rende infondate le censure relative all'erroneità dei conteggi e al difetto di motivazione del certificato di pagamento.
  • Interessi moratori e rivalutazione monetaria presuppongono l'esistenza di un credito principale effettivamente spettante; in mancanza del diritto alla compensazione, non possono essere riconosciuti.
  • La domanda risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione richiede un adeguato supporto probatorio circa il danno e gli altri presupposti della responsabilità; la mera allegazione del ritardo procedimentale non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoDanno da ritardo
RamiContratti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

Testo integrale

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