Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02287/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'impugnazione di rendita catastale conseguente a procedura Docfa. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, rilevando d'ufficio la tardività del gravame perché, in mancanza della prova della data di spedizione della raccomandata, doveva aversi riguardo alla data di ricezione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, perché il documento prodotto dall'Ufficio - elenco delle raccomandate consegnate alle Poste con timbro postale apposto dall'incaricato al ritiro - avrebbe dovuto essere ritenuto prova idonea della spedizione; 2) violazione dell'art. 111 Cost., per sproporzione della sanzione di inammissibilità rispetto alla vicenda; 3) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., perché la CTR aveva dichiarato d'ufficio l'inammissibilità senza contraddittorio, essendo la società rimasta non costituita nel grado di appello.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, nel caso concreto, la prova della tempestività della notifica e della rituale costituzione in appello fosse stata validamente fornita mediante la distinta/elenco delle raccomandate recante timbro postale. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel processo tributario, il deposito dell'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione sia asseverata dall'Ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; nel caso concreto, però, la distinta prodotta era assistita da valida efficacia probatoria. Accertato ciò, la Corte ha anche rilevato che l'appello era stato proposto tempestivamente e che la costituzione in giudizio era avvenuta entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    È la norma che disciplina la costituzione del ricorrente nel processo tributario e il deposito degli atti/notifiche rilevanti.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la disciplina della costituzione in appello nel processo tributario e per il rinvio alle modalità di deposito dell'atto e della prova di notificazione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per censurare la sproporzione della sanzione processuale di inammissibilità rispetto alla situazione concreta.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la questione di inammissibilità non poteva essere decisa d'ufficio senza contraddittorio, specie in assenza di costituzione della controparte.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato nel contrasto giurisprudenziale sulla natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento e sulla fede privilegiata delle attestazioni in esso contenute.

  • art. 1 L. 742/1969

    Utilizzato per il computo della sospensione feriale e dei giorni del mese di agosto ai fini della tempestività dell'appello.

  • art. 16 D.L. n. 132/2014

    Richiamato come modifica dell'art. 1 della L. 742/1969 ai fini del computo del periodo feriale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la rituale costituzione dell'appellante non è automaticamente esclusa dalla mancata produzione della ricevuta di spedizione, quando la prova della notificazione risulti comunque da un documento postale idoneo a certificare la data di spedizione o di ricezione nei termini di legge.
  • L'avviso di ricevimento o la distinta postale possono assolvere funzione probatoria sostitutiva della ricevuta di spedizione solo se recano attestazioni postali idonee e provenienti dall'ufficio postale; la mera indicazione manuale o dattilografica della data non è sufficiente, salvo che la ricezione del plico sia certificata come avvenuta entro il termine di impugnazione.
  • In presenza di documentazione postale munita di timbro o attestazione dell'ufficio postale, la verifica della tempestività dell'impugnazione deve essere compiuta tenendo conto di tale prova, senza dichiarare l'inammissibilità per carenza meramente formale quando la funzione probatoria richiesta dalla norma sia comunque soddisfatta.
  • La disciplina processuale tributaria va interpretata in modo coerente con la funzione dell'incombente documentale, evitando sanzioni di inammissibilità quando la parte abbia comunque fornito una prova equivalente e affidabile del perfezionamento della notifica e del rispetto del termine.
  • rami":["Tributi","Processo civile"],"materie":["Contenzioso tributario","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Appello","Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}]}```<|endoftext|>assistant to=analysis 大发快三和值 彩神争霸能 to=final েগাပြင္

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.