Cassazione Civile, Ordinanza n. 02224/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005, emesso nei confronti di una contribuente titolare di impresa individuale nel commercio di autoveicoli. L'Ufficio contestava l'indeducibilità/indetraibilità di acquisti fatturati da un fornitore ritenuto inesistente o fittizio, con recupero di IRPEF, IRAP e IVA, assumendo che il fornitore fosse privo di organizzazione, non avesse versato l'IVA e rivendesse le autovetture a prezzi inferiori a quelli di acquisto, circostanze ritenute sintomatiche di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente in relazione a IVA e IRAP; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che non avesse assolto l'onere della prova. In cassazione l'Agenzia proponeva quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione assente o meramente apparente, ex art. 132 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla doglianza relativa all'errata applicazione del regime IVA del margine; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 17 e 19 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio dell'Ufficio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti; (4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 54 d.P.R. 633/1972, per non avere valorizzato una serie di indizi sulla fittizietà delle operazioni, quali assenza di struttura organizzativa, di beni strumentali, di locali commerciali e di capitale, nonché la provvista degli acquisti procurata dagli stessi clienti.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso perché ha rilevato preliminarmente un vizio di improcedibilità: la copia della sentenza impugnata prodotta dall'Ufficio era incompleta, mancando di gran parte della motivazione e di due pagine essenziali, con conseguente impossibilità di individuare con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione gravata. Richiamando il principio secondo cui la mancata produzione della copia integrale della sentenza impedisce l'esame dei motivi di ricorso, la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la parte intimata non si è costituita.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro di deduzione della nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione dell'art. 132 c.p.c., ma la Corte non decide nel merito dei motivi perché assorbe tutto l'improcedibilità.
art. 132 c.p.c.
La motivazione deve essere tale da consentire la comprensione delle ragioni della decisione; la censura della ricorrente riguardava la pretesa mancanza o apparenza della motivazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sul regime IVA del margine.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nelle operazioni ritenute inesistenti.
artt. 17 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati dal ricorrente come norme IVA invocate in relazione alla detraibilità/imposta nelle operazioni contestate.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati in relazione alla prova presuntiva della fittizietà delle operazioni e alla valutazione degli indizi.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come base normativa del recupero IVA e dell'accertamento fondato su elementi presuntivi.
art. 369 c.p.c.
La Corte afferma che la produzione di copia incompleta della sentenza impugnata integra improcedibilità del ricorso per cassazione quando non consenta di dedurre con certezza oggetto della controversia e ragioni della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la produzione della copia integrale della sentenza impugnata è necessaria ai fini dell'esame del ricorso: se la copia depositata è incompleta e non consente di ricostruire con certezza l'oggetto della controversia e la ratio decidendi, il ricorso è improcedibile.
- L'improcedibilità per omesso deposito della sentenza o per deposito incompleto opera a maggior ragione quando i motivi di ricorso investono proprio la motivazione della decisione e una censura di omessa pronuncia, poiché l'incompletezza del provvedimento impedisce il controllo di legittimità.
- In tema di accertamenti fiscali fondati su operazioni ritenute inesistenti, le doglianze sul riparto dell'onere probatorio e sull'uso di presunzioni possono essere esaminate solo se il ricorso è procedibile e la sentenza impugnata è integralmente conoscibile.
- Quando l'incompletezza del provvedimento impugnato non consente alla Corte di verificare le ragioni poste a fondamento della decisione, non è possibile scrutinare i motivi di ricorso nel merito, restando assorbite le censure sostanziali e processuali.
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