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Sentenza

Sentenza n. 2549/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 06002/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto l'impugnazione della revoca di una gara e della successiva indizione di una nuova procedura a doppio oggetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava la sentenza del TAR Campania relativa alla revoca della gara per l'affidamento della gestione della tenuta agricola di Montecoriolano, gara giunta alla proposta di aggiudicazione in favore della stessa appellante. La revoca era stata disposta dalla Regione Campania sia in ragione della possibile presenza di beni culturali, sia per esigenze di razionalizzazione amministrativa e finanziaria, connesse alla situazione di liquidazione e crisi finanziaria della società regionale precedentemente incaricata della gestione e alla necessità di garantire la continuità aziendale, accorpando in una nuova gara la gestione delle tenute di Montecoriolano e Passerano mediante un unico gestore. Con il primo motivo l'appellante deduceva il difetto di motivazione della revoca. Con il secondo sosteneva l'insussistenza di vincoli culturali sui due compendi e, quindi, l'assenza dei presupposti per la revoca. Con il terzo chiedeva l'annullamento, per illegittimità derivata, degli atti di indizione della nuova procedura. Con il quarto contestava la dichiarazione di tardività del deposito documentale effettuato il 3 luglio 2025. Con il quinto censurava il rigetto della domanda risarcitoria, prospettando l'illegittimità della revoca.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguatamente motivata la revoca, rilevando che il provvedimento era plurimotivato e fondato, autonomamente, sulle esigenze di razionalizzazione ed efficienza della gestione: la crisi liquidatoria e finanziaria della società regionale, la necessità di assicurare la continuità dell'allevamento e della produzione agricola e l'opportunità di affidare unitariamente i due compendi agricoli. La revoca era intervenuta prima dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, quando la procedura si trovava ancora alla proposta di aggiudicazione; in tale fase non si era formato un affidamento qualificato dell'operatore economico e l'amministrazione poteva procedere a una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Il secondo motivo, relativo alla presenza di beni culturali, è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, poiché la legittimità di una sola delle autonome ragioni poste a fondamento di un atto plurimotivato è sufficiente a conservarlo. Il terzo motivo è stato respinto perché la legittimità della revoca comportava anche quella dell'indizione della nuova gara. Il quarto motivo è stato ritenuto irrilevante, poiché anche l'eventuale erroneità della dichiarazione di tardività del deposito documentale non avrebbe potuto modificare l'esito della controversia. Il quinto motivo risarcitorio è stato respinto: la revoca era legittima e non erano stati allegati elementi idonei a configurare una responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione per comportamento scorretto. Le spese sono state poste a carico dell'appellante nei confronti della Regione Campania, liquidate in euro 4.000 oltre accessori; sono state compensate nei confronti del Ministero della Cultura.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    sopravvenuti motivi di pubblico interesse; mutamento della situazione di fatto; nuova valutazione dell'interesse pubblico originario

    La revoca della procedura prima dell'aggiudicazione definitiva può fondarsi su una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Nel caso concreto, la crisi finanziaria dell'ente gestore, la necessità di garantire la continuità aziendale e l'esigenza di affidare unitariamente due compendi agricoli integravano ragioni concrete e adeguatamente motivate di interesse pubblico.

  • artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990

    non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario della mera proposta di aggiudicazione

    Secondo l'orientamento richiamato, la proposta di aggiudicazione ha natura endoprocedimentale e non determina un affidamento qualificato tale da imporre integralmente il raffronto tra interesse pubblico e interesse privato proprio dell'autotutela decisoria.

  • d.lgs. 42/2004

    procedura prescritta per la presenza di beni culturali

    La disciplina è richiamata quale autonoma ragione posta dall'amministrazione a fondamento della revoca, ma il giudice non ne esamina il merito perché la legittimità dell'altra motivazione era sufficiente a sostenere l'atto.

Massime di principio

  • La revoca di una gara intervenuta prima dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto può essere disposta sulla base di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, purché sorretta da ragioni concrete di opportunità amministrativa, quali esigenze di razionalizzazione, efficienza gestionale e continuità aziendale.
  • La proposta di aggiudicazione, in quanto atto endoprocedimentale, non consolida di regola un affidamento qualificato dell'operatore economico e può essere revocata senza che si sia formato l'affidamento proprio dell'aggiudicatario definitivo o del contraente.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su motivazioni autonome e indipendenti, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l'atto; le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni diventano improcedibili per carenza di interesse.
  • La legittimità della revoca di una precedente procedura di affidamento esclude, in via derivata, l'illegittimità dell'atto con cui l'amministrazione indice una nuova gara avente oggetto riorganizzato o più ampio.
  • La domanda risarcitoria fondata sull'illegittimità della revoca deve essere respinta quando la revoca risulta legittima e il ricorrente non allega autonomi elementi idonei a dimostrare un comportamento scorretto dell'amministrazione rilevante sul piano della responsabilità precontrattuale.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAutotutelaResponsabilità precontrattuale della PA
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblicoResponsabilità precontrattuale

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