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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43496/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza relativo alla decisione sulla modifica delle prescrizioni connesse all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata (applicata per un anno con sentenza del 22/10/2021, divenuta irrevocabile il 07/02/2022). Il Magistrato di sorveglianza di Siena aveva trasmesso gli atti e poi declinato la propria competenza sostenendo che la misura era stata applicata in via provvisoria e che non si era ancora tenuta l'udienza ai sensi dell'art. 679 c.p.p. per l'applicazione definitiva; il Tribunale di Grosseto ha invece ritenuto competente il Magistrato di sorveglianza e ha sollevato conflitto alla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha qualificato la vicenda come conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p. e ha dichiarato competente il Magistrato di sorveglianza di Siena, ordinando la trasmissione degli atti a quest'ultimo. La Corte ha motivato che il criterio decisivo per l'individuazione della competenza è l'irrevocabilità della sentenza che dispone la misura di sicurezza: una volta che la sentenza è divenuta irrevocabile (qui il 07/02/2022), la competenza sulle modifiche o sull'applicazione della misura spetta al Magistrato di sorveglianza, anche se la misura era stata originariamente applicata in via provvisoria nel corso del processo.

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Definisce la categoria dei conflitti di competenza; la Corte lo utilizza per inquadrare la situazione come conflitto negativo di competenza in cui entrambi i giudici hanno declinato la propria competenza.

  • art. 679 cod. proc. pen.

    Norma richiamata relativamente all'udienza per l'applicazione della misura di sicurezza; il Magistrato di sorveglianza aveva invocato l'assenza di tale udienza per sostenere la propria incompetenza, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale circostanza in presenza di una sentenza ormai irrevocabile.

  • art. 279 cod. proc. pen.

    Richiamato in via analogica dalla giurisprudenza per sostenere che, durante il giudizio o prima dell'irrevocabilità della sentenza, la competenza sulle misure applicate in via provvisoria spetta al giudice che procede; la Corte sottolinea però che il criterio sistematico definitivo è l'irrevocabilità della sentenza.

  • Sez. 1, n. 22122 del 05/11/2015 (dep. 2016) Rv. 266884 - 01

    «la competenza a decidere in ordine alla revoca o alla modifica della misura di sicurezza applicata in via provvisoria spetta, nel corso del giudizio o comunque prima dell'irrevocabilità della sentenza, al giudice della cognizione che procede e non al Magistrato di sorveglianza»

    Giurisprudenza che distingue la competenza in funzione del momento processuale: prima dell'irrevocabilità spetta al giudice della cognizione; la Corte utilizza questo principio ma lo armonizza con il criterio dell'irrevocabilità come discrimine finale.

  • Sez. 1, n. 2053 del 20/10/2021 (dep. 2022)

    «il discrimen fra competenza del giudice della cognizione e magistrato di sorveglianza appare [...] da individuarsi, in via sistematica, nel conseguimento dell'irrevocabilità della sentenza»

    Giurisprudenza che chiarisce che il vero elemento distintivo è l'irrevocabilità della sentenza che ha disposto la misura di sicurezza; principio applicato nel caso concreto per affermare la competenza del Magistrato di sorveglianza.

Massime di principio

  • La competenza a decidere su revoca o modifica di misure di sicurezza dipende dal momento processuale: se la sentenza che ha applicato la misura è irrevocabile, la competenza spetta al Magistrato di sorveglianza.
  • Se la misura è applicata in via provvisoria durante il processo e la sentenza non è ancora irrevocabile, la competenza spetta al giudice della cognizione (il "giudice che procede").
  • L'elemento decisivo per risolvere dubbi di competenza non è l'eventuale applicazione provvisoria in sé, ma il conseguimento dell'irrevocabilità della sentenza che conferma la misura.
  • In presenza di contrasto fra giudici sull'individuazione della competenza occorre sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p.; la Corte di cassazione dirime la questione e dispone la trasmissione degli atti al giudice competente.
  • La mancata celebrazione dell'udienza prevista dall'art. 679 c.p.p. non è determinante quando la sentenza è già diventata irrevocabile; in questi casi prevale la competenza del Magistrato di sorveglianza.

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