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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35043/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la decisione della Corte d’appello di Torino, conforme a quella di primo grado. Con il primo motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale in relazione all’affermazione di responsabilità, chiedendo in sostanza una diversa lettura degli elementi probatori, tra cui l’intestazione dell’utenza telefonica utilizzata nei contatti precedenti alla vendita. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il terzo ha censurato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Il testo non specifica il reato contestato né la pena inflitta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto volto a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione, a fronte di una doppia conforme e di una motivazione dei giudici di merito esente dai vizi denunciati; gli elementi probatori, compresa l’intestazione dell’utenza telefonica, non lasciavano dubbi sulla partecipazione dell’imputato. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: per negare le attenuanti generiche è sufficiente indicare gli elementi ritenuti decisivi, e la decisione impugnata aveva considerato, oltre ai precedenti penali, la particolare gravità del fatto. La censura sulla pena non consente una nuova valutazione della sua congruità in cassazione, se la determinazione non è arbitraria o illogica ed è adeguatamente motivata. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché l’imputato aveva riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, ostative alla sospensione condizionale ai sensi dell’art. 164, secondo comma, n. 1, c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 132 e 133 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

    La determinazione della pena e la graduazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la cassazione non può riesaminarne la congruità se la decisione è motivata e non è arbitraria o illogica.

  • art. 164, secondo comma, n. 1, c.p.

    la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, nella specie l’imputato risultava essere stato già condannato per ben due volte a pena detentiva per delitto

    La sospensione condizionale non è concedibile a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto; nel caso esaminato risultavano due precedenti condanne di tale natura.

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova lettura del merito e degli elementi probatori, quando la motivazione dei giudici di merito sia immune dai vizi denunciati.
  • La decisione sulle attenuanti generiche non richiede l’esame analitico di ogni elemento dedotto o risultante dagli atti: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi negativi decisivi o l’assenza di elementi positivi rilevanti.
  • La graduazione della pena e delle circostanze è riservata alla discrezionalità del giudice di merito; la censura sulla congruità è inammissibile in cassazione se la pena è motivata e non deriva da arbitrio o ragionamento illogico.
  • La sospensione condizionale della pena è preclusa, ai sensi dell’art. 164, secondo comma, n. 1, c.p., quando il condannato abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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