Sentenza n. 7620/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’accertamento e la declaratoria ex artt. 116 Cpa e 35 e 36 dlgs 36/2023 (“Ccp”) del diritto di Allsystem di accedere: i. all’offerta tecnica di Sicuritalia nella versione integrale prodottane in gara, neppure in parte coperta da omissis, completa di ogni allegato, comunque denominato, da chiunque formato e su qualsiasi supporto contenuto; ii. a tutta la documentazione afferente ai requisiti di ordine generale di Sicuritalia, incluso quanto è illegittimamente escluso dalla nota Sogin con “Rif.: Istanza di accesso agli atti prot. Sogin n. 17517 del 31/03/2026” (doc 20, p. 4-5, § 14.); e per la condanna di Sogin a rilasciare copia integrale dei documenti stessi, neppure in parte coperti da omissis, oltre che per l’annullamento, nelle parti de quibus, della “Comunicazione di aggiudicazione ai controinteressati” del 27.3.2026 (doc 2) e della nota con “Rif.: Istanza di accesso agli atti prot. Sogin n. 17517 del 31/03/2026” (doc 20), oltre a tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusi il bando e il disciplinare di gara; e per l’emanazione ex art. 34 c. 1 lett. e) Cpa di ogni misura idonea ad assicurare l’immediata esecuzione dell’emananda sentenza, ivi inclusa la nomina di un commissario ad acta." (così l'epigrafe del ricorso).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o parziale diniego di accesso all'offerta tecnica dell'aggiudicataria e alla documentazione relativa ai requisiti generali, nonché comunicazione di aggiudicazione ai controinteressati
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nel lotto 2 di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso siti SOGIN, ha chiesto l'accesso integrale all'offerta tecnica dell'aggiudicataria, comprensiva di tutti gli allegati, e alla documentazione relativa ai requisiti di ordine generale, inclusi i casellari giudiziali e l'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. L'amministrazione aveva reso visibili soltanto l'indice e la prima pagina delle quaranta dell'offerta tecnica, oscurando le restanti parti, e aveva omesso di trasmettere la documentazione sui requisiti generali, limitandosi a indicarne gli estremi. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis, della l. 241/1990, della disciplina unionale e dei principi costituzionali di trasparenza, proporzionalità e tutela giurisdizionale effettiva, nonché carenza di motivazione e istruttoria, illogicità, disparità di trattamento e sviamento. In particolare, ha sostenuto che la dichiarazione di riservatezza dell'aggiudicataria fosse generica e non comprovasse l'esistenza di specifici segreti tecnici o commerciali, e che l'accesso fosse indispensabile per valutare la legittimità dell'aggiudicazione e predisporre eventuali censure.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a. e ha ammesso il deposito tardivo della documentazione trasmessa dall'amministrazione durante il processo, ritenendolo giustificato ai sensi dell'art. 54, comma 1, c.p.a. Nel merito, ha distinto tra la verifica dell'interesse ostensivo, l'accertamento dell'effettiva esistenza di segreti tecnici o commerciali e il successivo bilanciamento con le esigenze difensive. Ha ritenuto adeguatamente esplicitato l'interesse della ricorrente, diretto a verificare la legittimità dell'aggiudicazione e a definire le proprie eventuali difese, senza pretendere una precisa formulazione di motivi di ricorso prima della conoscenza dell'offerta. La dichiarazione dell'aggiudicataria è stata giudicata generica, poiché si limitava a richiamare studi, scelte strategiche ed esperienze professionali senza individuare informazioni specifiche, economicamente sfruttabili e oggettivamente segrete. La stazione appaltante, inoltre, non aveva svolto alcuna autonoma istruttoria né un concreto bilanciamento, avendo oscurato quasi integralmente l'offerta tecnica. In assenza di prova di segreti tecnici o commerciali, il TAR ha affermato la prevalenza dell'accessibilità delle informazioni, ordinando a SOGIN di consentire, senza oscuramenti, l'accesso alla relazione tecnica e a tutti gli allegati, nonché ai casellari giudiziali e alla certificazione dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. L'accesso deve essere consentito entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previo rimborso dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura. SOGIN è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, e alla restituzione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il ricorso è stato accolto con ordine all'amministrazione di ostendere i documenti.
art. 35 d.lgs. 36/2023
le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali
L'esclusione dall'accesso richiede una dichiarazione motivata e comprovata riferita a specifiche informazioni dotate di effettiva segretezza e valore economico; il limite è superabile quando l'accesso sia indispensabile per la difesa in giudizio.
art. 36 d.lgs. 36/2023
Impone alla stazione appaltante di gestire le richieste di accesso agli atti di gara e di svolgere un'autonoma valutazione sulle dichiarazioni di riservatezza e sulle esigenze difensive.
art. 98 d.lgs. 30/2005
Rileva per individuare i requisiti oggettivi del segreto commerciale: informazione non generalmente nota o facilmente accessibile, suscettibile di sfruttamento economico e sottoposta a misure ragionevoli di segretezza.
art. 99 d.lgs. 30/2005
Richiamato quale disposizione di tutela dei segreti commerciali e tecnici nell'ambito della proprietà industriale.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L'accesso deve essere comunque garantito quando sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici, secondo il concreto nesso di strumentalità con la difesa.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Richiamato per il requisito dell'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso.
art. 54, comma 1, c.p.a.
Consente il deposito di documenti oltre il termine quando la parte dimostri di non aver potuto produrli tempestivamente; il TAR ha accolto l'istanza perché la documentazione circoscriveva l'oggetto della domanda.
art. 73 c.p.a.
Il termine perentorio e dimidiato per il deposito documentale giustifica l'applicazione dell'art. 54, comma 1, c.p.a. quando il documento sia sopravvenuto o non tempestivamente disponibile.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere misure idonee ad assicurare l'esecuzione della decisione; il dispositivo ha comunque fissato direttamente un termine di dieci giorni per l'ostensione.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la limitazione dell'accesso all'offerta tecnica per segreti tecnici o commerciali è legittima soltanto quando il concorrente individui specifiche informazioni, suscettibili di sfruttamento economico e dotate di effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva; il generico richiamo a know-how, esperienze professionali o strategie aziendali non è sufficiente.
- La stazione appaltante deve svolgere un'autonoma e concreta istruttoria sulla dichiarazione di riservatezza dell'offerente e deve bilanciare il diritto alla tutela delle informazioni riservate con il diritto di difesa dell'istante; non può limitarsi a recepire passivamente la richiesta di oscuramento.
- L'accesso difensivo agli atti di gara non richiede la preventiva indicazione di specifici motivi di ricorso quando la loro formulazione dipenda proprio dalla conoscenza dell'offerta tecnica della controinteressata. È sufficiente allegare un concreto nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la possibile tutela giurisdizionale.
- Quando non sia comprovata l'esistenza di segreti tecnici o commerciali, prevale la regola generale dell'accessibilità delle informazioni contenute nell'offerta tecnica, anche nei relativi allegati, senza oscuramenti.
- L'accesso documentale funzionale alla difesa può comprendere integralmente il DGUE, le dichiarazioni sui requisiti generali, i casellari giudiziali e le certificazioni relative alle sanzioni amministrative dipendenti da reato, quando la loro conoscenza sia necessaria per verificare la correttezza delle dichiarazioni dell'aggiudicatario e il possesso dei requisiti di partecipazione.
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