Cassazione Civile, Ordinanza n. 37824/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa per l'emissione di assegni bancari protestati per mancanza di fondi. In primo e secondo grado l'opposizione era stata respinta. Il ricorrente per cassazione ha dedotto cinque censure: (1) violazione della disciplina del concordato preventivo e della legge n. 689 del 1981, sostenendo che la presentazione dell'istanza di concordato avrebbe integrato una scriminante, in particolare l'adempimento di un dovere, poiché dopo la domanda non era consentito effettuare pagamenti in pregiudizio della par condicio, e che i prenditori erano stati avvisati; (2) violazione dell'art. 3 l. n. 689 del 1981 e omesso esame di fatto decisivo, assumendo l'assenza dell'elemento soggettivo e della colpa, perché il pagamento sarebbe stato inibito da un obbligo di legge; (3) violazione degli artt. 3 l. n. 241 del 1990 e 11 l. n. 689 del 1981, lamentando che l'ordinanza conteneva indicazioni errate sul giudice competente e idonee a trarre in inganno; (4) violazione dell'art. 2 l. n. 386 del 1990, sostenendo che il conto di traenza non era intestato personalmente al firmatario, che aveva solo sottoscritto gli assegni quale rappresentante/delegato di una società; (5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, per la mancata compensazione nonostante la presenza di ragioni che l'avrebbero giustificata.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la decisione di merito si fondava su due rationes autonome: gli assegni erano stati protestati per carenza di provvista e, comunque, la presentazione dell'istanza di concordato era una scelta volontaria del soggetto emittente, non idonea a integrare l'esimente dell'adempimento di un dovere. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché rivolto contro il provvedimento originario e non contro la sentenza impugnata, oltre che privo di autosufficienza. Ha respinto il quarto motivo perché l'illecito amministrativo è ascrivibile alla persona fisica che sottoscrive l'assegno, anche se non titolare del conto. Ha respinto il quinto motivo ricordando che la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Non ha liquidato spese in favore dell'intimato, non essendosi questo costituito, ma ha posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 168 r.d. 267/1942
richiamato dal ricorrente per sostenere che la domanda di concordato preventivo impedisse pagamenti non consentiti; la Corte ritiene irrilevante tale argomento rispetto alla motivazione di merito sulla carenza di provvista e sulla natura volontaria della scelta di presentare l'istanza.
art. 4 legge 689/1981
invocato come esimente per l'adempimento di un dovere; la Corte esclude che ricorra, poiché l'obbligo di non pagare deriva da una scelta volontaria del soggetto che ha emesso gli assegni.
art. 3 legge 689/1981
richiamato per contestare l'elemento soggettivo dell'illecito; la Corte non lo ritiene violato, affermando la responsabilità dell'emittente/sottoscrittore dell'assegno protestato.
art. 3 legge 241/1990
richiamato per denunciare l'asserita erroneità delle indicazioni sul giudice competente contenute nell'ordinanza; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non attinente alla sentenza impugnata e non autosufficiente.
art. 11 legge 689/1981
richiamato insieme alla legge sul procedimento amministrativo; la Corte non esamina il merito della doglianza per inammissibilità.
art. 2 legge 386/1990
interpretato nel senso che responsabile dell'illecito è la persona fisica che sottoscrive l'assegno, anche se non titolare del conto corrente sottostante.
art. 91 c.p.c.
richiamato per affermare il principio di soccombenza sulle spese; la Corte ritiene corretta la regolazione delle spese da parte del giudice di merito.
art. 92 c.p.c.
richiamato per la compensazione delle spese; la Corte afferma che si tratta di valutazione discrezionale del giudice di merito, non censurabile nei termini prospettati.
art. 360 n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte lo supera ritenendo le censure prive di fondamento e, per parte del ricorso, anche non autosufficienti.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di assegni bancari protestati, la responsabilità dell'illecito amministrativo può gravare sulla persona fisica che sottoscrive il titolo, anche quando agisca quale delegato o rappresentante di una società e non sia intestataria del conto di traenza.
- L'eventuale presentazione di una domanda di concordato preventivo non integra automaticamente una scriminante o l'adempimento di un dovere rispetto all'emissione di assegni privi di copertura, quando la situazione di irregolarità sia conseguenza di una scelta volontaria del soggetto emittente e il titolo sia stato emesso in modo non conforme alla sua funzione.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve aggredirle tutte; la mancata censura di una sola di esse rende comunque insuperabile la decisione di merito.
- Le censure che investono il provvedimento amministrativo originario, anziché la sentenza di appello oggetto del giudizio di legittimità, sono inammissibili se non si confrontano con la reale portata della decisione impugnata e non rispettano l'onere di autosufficienza.
- La scelta del giudice di merito in tema di compensazione delle spese è espressione di discrezionalità e non è sindacabile in cassazione se la parte si limita a contrapporre una diversa valutazione di opportunità.
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