Cassazione Penale, Sentenza n. 3694/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rinnovo della misura cautelare della custodia in carcere (ordinanza 04/09/2024) per i reati di rapina aggravata consumata e tentata, sequestro di persona e lesioni personali. Il ricorrente contestava la carenza di gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., lamentando che il Tribunale del riesame si era limitato a richiamare il provvedimento genetico senza autonoma valutazione; contestava l'affidabilità delle risultanze (riconoscimento del testimone De Civita, utenza mobile intestata alla moglie ma non provato l'uso da parte dell'indagato, incongruenze tra le auto indicate e quelle effettivamente usate, assenza di riscontri GPS/impronte a carico dell'indagato) e sosteneva che la condotta fosse al massimo riconducibile al favoreggiamento (art. 378 c.p.) per il quale la custodia cautelare in carcere non sarebbe ammissibile. Inoltre deduceva l'incensuratezza e criticava la sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per mancato confronto puntuale con l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto autonoma e adeguata motivazione sulla gravità indiziaria, valorizzando un complesso di elementi: percorso comune dei veicoli coinvolti, riconoscimento del ricorrente da parte del noleggiatore De Civita ritenuto affidabile e corroborato dal ritrovamento di impronte papillari sul ticket autostradale, rilevazione dell'utenza mobile collegata alla zona dei fatti e ritenuta di fatto in uso al ricorrente nonostante l'intestazione alla moglie, noleggio da parte del ricorrente di un veicolo utilizzato in una rapina successiva e la ripetitività e programmazione delle azioni predatorie; la Corte ha inoltre condiviso la valutazione del pericolo di reiterazione nonostante l'incensuratezza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è stata disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 27 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al rinnovo della misura cautelare; la Corte ha considerato legittimo il rinnovo valutando gli elementi istruttori complessivamente.
art. 273 cod. proc. pen.
Principio della gravità indiziaria come presupposto per la custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi sulla base del complesso probatorio.
art. 274 cod. proc. pen.
Criteri per la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, esigenze di accertamento della verità, inquinamento probatorio); la Corte ha condiviso la valutazione del pericolo di reiterazione data la gravità e la ripetitività dei fatti.
art. 378 cod. pen.
Fattispecie del favoreggiamento personale: il ricorrente evocava una diversa qualificazione giuridica, ma la Corte ha osservato che tale prospettazione non era stata dedotta nel riesame e non è stata valutabile in questa sede.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto i motivi invocati generici e privi del necessario confronto critico con l'ordinanza impugnata, con conseguente inammissibilità.
art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.
Previsione relativa alla trattazione orale; la Corte ha rilevato che la richiesta di trattazione orale, nell'attuale disciplina emergenziale, è irretrattabile e che la rinuncia comunicata dal difensore non modifica le forme del rito già disposte.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese del grado di giudizio: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. con legge 18/12/2020 n. 176
Rinvio alla disciplina emergenziale sui modi di trattazione dei procedimenti (forme alternative e termine per la loro applicazione); la Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale su tale disciplina in relazione alla trattazione orale.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle conseguenze processuali successive al provvedimento; la Corte ha disposto quanto necessario in ottemperanza a tale previsione dato che il provvedimento non comporta la rimessione in libertà.
Massime di principio
- In sede di Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontare puntualmente le argomentazioni dell'ordinanza impugnata; deduzioni generiche o non confrontate sono generalmente inammissibili.
- La gravità indiziaria va valutata complessivamente: elementi anche indiretti e circostanziali (traiettorie e coincidenze di veicoli, riconoscimenti, riscontri su biglietti o impronte, utilizzo di utenze telefoniche) possono, se integrati e corroborati, giustificare la custodia cautelare.
- La mera intestazione di una utenza a un terzo (es. coniuge) non esclude che la stessa sia ritenuta in uso all'indagato se esistono elementi concreti che lo dimostrino; il giudice di merito deve motivare tale valutazione.
- L'incensuratezza dell'indagato è un elemento favorevole ma non necessariamente prevalente se il quadro indiziario e il pericolo di reiterazione sono gravi e ben motivati.
- Per contestare l'attendibilità di un testimone occorrono censure circostanziate e elementi concreti che ne mettano in dubbio l'affidabilità; critiche generiche non sono persuasive in sede di legittimità.
- Questioni o qualificazioni giuridiche non dedotte in sede di riesame non possono essere introdotte e decise in cassazione; la fase di gravame richiede tempestiva e specifica deduzione dei profili contestati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3354/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3355/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3358/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3359/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3360/2025 del 28/01/2025
- Sentenza penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3365/2025 del 28/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →