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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3694/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rinnovo della misura cautelare della custodia in carcere (ordinanza 04/09/2024) per i reati di rapina aggravata consumata e tentata, sequestro di persona e lesioni personali. Il ricorrente contestava la carenza di gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., lamentando che il Tribunale del riesame si era limitato a richiamare il provvedimento genetico senza autonoma valutazione; contestava l'affidabilità delle risultanze (riconoscimento del testimone De Civita, utenza mobile intestata alla moglie ma non provato l'uso da parte dell'indagato, incongruenze tra le auto indicate e quelle effettivamente usate, assenza di riscontri GPS/impronte a carico dell'indagato) e sosteneva che la condotta fosse al massimo riconducibile al favoreggiamento (art. 378 c.p.) per il quale la custodia cautelare in carcere non sarebbe ammissibile. Inoltre deduceva l'incensuratezza e criticava la sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per mancato confronto puntuale con l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto autonoma e adeguata motivazione sulla gravità indiziaria, valorizzando un complesso di elementi: percorso comune dei veicoli coinvolti, riconoscimento del ricorrente da parte del noleggiatore De Civita ritenuto affidabile e corroborato dal ritrovamento di impronte papillari sul ticket autostradale, rilevazione dell'utenza mobile collegata alla zona dei fatti e ritenuta di fatto in uso al ricorrente nonostante l'intestazione alla moglie, noleggio da parte del ricorrente di un veicolo utilizzato in una rapina successiva e la ripetitività e programmazione delle azioni predatorie; la Corte ha inoltre condiviso la valutazione del pericolo di reiterazione nonostante l'incensuratezza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è stata disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al rinnovo della misura cautelare; la Corte ha considerato legittimo il rinnovo valutando gli elementi istruttori complessivamente.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Principio della gravità indiziaria come presupposto per la custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi sulla base del complesso probatorio.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Criteri per la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, esigenze di accertamento della verità, inquinamento probatorio); la Corte ha condiviso la valutazione del pericolo di reiterazione data la gravità e la ripetitività dei fatti.

  • art. 378 cod. pen.

    Fattispecie del favoreggiamento personale: il ricorrente evocava una diversa qualificazione giuridica, ma la Corte ha osservato che tale prospettazione non era stata dedotta nel riesame e non è stata valutabile in questa sede.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto i motivi invocati generici e privi del necessario confronto critico con l'ordinanza impugnata, con conseguente inammissibilità.

  • art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.

    Previsione relativa alla trattazione orale; la Corte ha rilevato che la richiesta di trattazione orale, nell'attuale disciplina emergenziale, è irretrattabile e che la rinuncia comunicata dal difensore non modifica le forme del rito già disposte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese del grado di giudizio: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. con legge 18/12/2020 n. 176

    Rinvio alla disciplina emergenziale sui modi di trattazione dei procedimenti (forme alternative e termine per la loro applicazione); la Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale su tale disciplina in relazione alla trattazione orale.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle conseguenze processuali successive al provvedimento; la Corte ha disposto quanto necessario in ottemperanza a tale previsione dato che il provvedimento non comporta la rimessione in libertà.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontare puntualmente le argomentazioni dell'ordinanza impugnata; deduzioni generiche o non confrontate sono generalmente inammissibili.
  • La gravità indiziaria va valutata complessivamente: elementi anche indiretti e circostanziali (traiettorie e coincidenze di veicoli, riconoscimenti, riscontri su biglietti o impronte, utilizzo di utenze telefoniche) possono, se integrati e corroborati, giustificare la custodia cautelare.
  • La mera intestazione di una utenza a un terzo (es. coniuge) non esclude che la stessa sia ritenuta in uso all'indagato se esistono elementi concreti che lo dimostrino; il giudice di merito deve motivare tale valutazione.
  • L'incensuratezza dell'indagato è un elemento favorevole ma non necessariamente prevalente se il quadro indiziario e il pericolo di reiterazione sono gravi e ben motivati.
  • Per contestare l'attendibilità di un testimone occorrono censure circostanziate e elementi concreti che ne mettano in dubbio l'affidabilità; critiche generiche non sono persuasive in sede di legittimità.
  • Questioni o qualificazioni giuridiche non dedotte in sede di riesame non possono essere introdotte e decise in cassazione; la fase di gravame richiede tempestiva e specifica deduzione dei profili contestati.

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