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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30539/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva riconosciuto la collaborazione ex art. 58-ter ord. pen., ammesso il condannato al regime di semilibertà per il residuo pena e rigettato l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47-ter ord. pen.). Il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 71-ter ord. pen., agli artt. 4-bis e 50 ord. pen. e all'art. 3 del D.L. 162/2022, lamentando che il Tribunale non si è confrontato e valutato specificamente le note della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e la relazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che descrivevano la caratura dirigenziale e i collegamenti del Della Volpe con i clan Schiavone e Iovene, nonché la persistenza della sua pericolosità e l'assenza di elementi di ravvedimento. Si censura quindi un travisamento della prova per omissione e una motivazione manifestamente illogica e incompleta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato la sindacabilità in cassazione dei provvedimenti di magistratura di sorveglianza anche sotto il profilo del vizio di motivazione (richiamando l'orientamento formatosi dopo le modifiche procedurali). Ha accolto il motivo principale relativo al travisamento della prova per omissione, rilevando che il Tribunale non si è confrontato adeguatamente con gli elementi emersi nelle note della Direzione Nazionale Antimafia e nella relazione della DDA. Per tale ragione ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale affinché proceda a un nuovo giudizio tenendo conto di tutti gli elementi istruttori omessi.

Norme richiamate

  • art. 58-ter ordinamento penitenziario

    Norma richiamata in relazione al riconoscimento della collaborazione; nel caso il Tribunale aveva dichiarato accertata la sussistenza della collaborazione ai sensi di questa norma

  • art. 47-ter ordinamento penitenziario

    Regola l'affidamento in prova al servizio sociale; il Tribunale aveva rigettato l'istanza principale del condannato ai sensi di questa disposizione

  • art. 71-ter ordinamento penitenziario

    Richiamato nel motivo di ricorso quale criterio di valutazione per l'accesso alle misure alternative e la necessità di considerare i collegamenti con la criminalità organizzata e i presupposti di esclusione

  • art. 4-bis ordinamento penitenziario

    Norma che disciplina disposizioni speciali per i condannati per reati di tipo mafioso e la loro esclusione o limitazione da benefici; evocata dal ricorrente per sottolineare il profilo di pericolosità e i collegamenti mafiosi del resistente

  • art. 50 ordinamento penitenziario

    Norma rilevante in materia di concessione di benefici e regime detentivo; richiamata nel contesto della valutazione dei presupposti per semilibertà e misure alternative

  • art. 3 D.L. 162/2022

    Richiamato nel motivo di ricorso per le modifiche normative pertinenti al regime di sorveglianza e ai criteri per l'accesso ai benefici; assunto come parametro di valutazione delle decisioni del Tribunale

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina il ricorso per cassazione nei procedimenti di sorveglianza; la Corte ha ribadito la propria giurisdizione a sindacare anche motivazioni dei provvedimenti di sorveglianza in virtù delle modifiche procedurali

  • art. 666, comma 6 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla disciplina recata dal codice di procedura penale per i procedimenti di sorveglianza, come fondamento dell'inderogabilità del ricorso per cassazione senza limitazione di motivi

  • D.L. n. 146/2013 conv. dalla legge n. 10/2014

    Riferimento normativo alle modifiche procedurali che hanno riformulato il regime impugnatorio dei procedimenti di sorveglianza, giustificando la sindacabilità in cassazione

Massime di principio

  • I provvedimenti della magistratura di sorveglianza sono sindacabili in Cassazione anche sotto il profilo del vizio di motivazione: omissioni o travisamenti della prova che incidono sulla decisione sono motivo di annullamento.
  • Il giudice che decide su misure alternative (semilibertà, affidamento in prova) deve confrontarsi esplicitamente e valutare tutti gli elementi istruttori rilevanti, comprese note e relazioni di autorità antimafia; la mancata valutazione specifica può costituire omissione decisiva.
  • In presenza di rapporti documentati con la criminalità organizzata o di elementi che ne dimostrano una caratura dirigenziale, l'accesso a benefici detentivi richiede una motivazione approfondita che spieghi perché tali elementi non ostino alla concessione.
  • La sussistenza di segni di mancato ravvedimento o di persistenza di pericolosità deve essere presa in considerazione e motivata: la sola affermazione generica dell'inesigibilità della collaborazione non è sufficiente se esistono documenti contrari.
  • Se la Corte di merito omette di valutare atti probatori fondamentali (es. note della DNA o relazioni DDA), la Cassazione annulla con rinvio affinché il giudice di merito compia un nuovo esame comprensivo di quegli elementi.

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