Cassazione Penale, Sentenza n. 30652/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva respinto l'appello contro la decisione della Corte d'appello di respingere la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. L'imputazione era associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), con ruolo di direttore del 'locale' di Volpiano. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) errata applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., sostenendo che il cosiddetto "tempo silente" (periodo lungo tra i fatti del 2008 e l'esecuzione della misura nel 2019) e il trasferimento in Calabria dimostrerebbero l'assenza di esigenze cautelari (recesso dall'associazione); (2) travisamento della prova rispetto all'affermazione del collaboratore di giustizia secondo cui il trasferimento sarebbe coinciso con la destituzione del ricorrente dal ruolo nella consorteria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: è stato ribadito il principio secondo cui, per i reati di cui all'art. 416-bis, il "tempo silente" da solo non prova il recesso dall'associazione e la sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari; occorre prova oggettiva del recesso o dell'esaurimento dell'attività associativa (es. collaborazione effettiva, cessazione dei contatti). Il mero trasferimento in Calabria non dimostrava l'allontanamento dal sodalizio, considerato che l'imputato aveva mantenuto contatti con la cosca calabrese. Neppure si è ritenuto provato il collegamento tra trasferimento e destituzione dal ruolo, dato il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte rileva che per i reati di mafia sussiste una presunzione di esigenze cautelari che può essere superata solo con prova del recesso o dell'esaurimento dell'attività associativa.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 416-bis; la Corte ha interpretato tale norma nel senso che il "tempo silente" non è di per sé idoneo a superare la presunzione.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme processuali o di legge; utilizzato dal ricorrente per dedurre errata applicazione di norme processuali.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione/travisamento della prova; invocato per sostenere che il Tribunale avesse travisato le dichiarazioni del collaboratore.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina le spese e le sanzioni per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha applicato la condanna alle spese e l'ammenda di €3.000.
Massime di principio
- Il "tempo silente" (lunga distanza temporale tra i fatti e l'esecuzione della misura) non è, da solo, prova dell'irreversibile allontanamento dall'associazione mafiosa; può avere rilievo solo come elemento tra altri concreti e oggettivi.
- Per superare la presunzione di esigenze cautelari nei reati di mafia occorre prova del recesso dall'associazione o dell'esaurimento dell'attività associativa (es. dichiarazioni credibili e corroborate, atti formali di abbandono, perdita di contatti e potere operativo).
- Il trasferimento territoriale dell'indagato non è automaticamente indicativo di cessazione del ruolo; se persistono o possono essere dimostrati contatti con la struttura 'madre', il trasferimento può essere considerato neutro.
- Nelle impugnazioni sulla revoca della custodia cautelare è essenziale fornire prove concrete e non meramente indiziarie o basate su singole affermazioni non corroborate; la valutazione giudiziale richiede elementi oggettivi e contestualizzati.
- Il giudizio di legittimità (Cassazione) è selettivo: motivi manifestamente infondati o vizi formali possono determinare l'inammissibilità e l'addebito delle spese, con possibile ammenda se ravvisabili profili di colpa nella determinazione del ricorso.
- Per una richiesta di revoca efficace, è utile produrre documentazione e prove che mostrino la cessazione dei rapporti (es. comunicazioni, atti processuali, deposizioni corroborate, assenza di iniziative operative riconducibili all'indagato).
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