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Sentenza

Sentenza del 04/02/2025 n. 112 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Comune al rimborso dell'IMU (rate acconto e saldo 2018-2019) sull'immobile assegnato dal Tribunale di Pisa alla sig.ra T. V. (genitore collocatario prevalente) con costituzione del diritto di abitazione. Il Comune aveva negato il rimborso ritenendo che l'esenzione IMU prevista per la casa assegnata al coniuge si applicasse solo in caso di matrimonio o unione civile (art.1, comma 707, L.147/2013), mentre il ricorrente e l'assegnataria erano conviventi more uxorio e non sposati. Il ricorrente invocava l'equiparazione tra coppie di fatto e coniugate ai fini dell'applicazione dell'art.4, comma 12-quinquies del D.L. 16/2012 e delle disposizioni sull'esenzione IMU, sostenendo di aver cessato il possesso per effetto della costituzione giudiziale del diritto di abitazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del ricorrente: ha ritenuto applicabile, per interpretazione estensiva e in coerenza con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.11416/2019), l'istituto dell'assegnazione della casa familiare anche alle coppie di fatto, con conseguente spostamento della soggettività passiva IMU in capo al genitore assegnatario/beneficiario del diritto di abitazione. La CTR ha inoltre ritenuto provata la convivenza preesistente (anche tramite stato di famiglia storico e provvedimento civile) nonostante l'assenza della dichiarazione anagrafica prevista dalla L.76/2016 per le convivenze formali, e ha disposto il rimborso dell'IMU dovuta al ricorrente. Le spese del grado sono compensate perché l'ente si era attenuto a un'interpretazione letterale della norma.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.546/1992, art.17-bis

    norma procedurale richiamata come via di reclamo/ricorso amministrativo-tributario

  • D.L. n.201/2011, art.13 comma 2 lett. c

    richiamata tra le disposizioni che regolano l'IMU e i rimborsi, invocata dal ricorrente per la richiesta di rimborso

  • D.L. n.16/2012, art.4 comma 12-quinquies

    prevede che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge a seguito di provvedimenti di separazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione; la CTR ne ha riconosciuto l'applicabilità per estensione anche alle assegnazioni disposte in favore dell'ex convivente more uxorio quando interviene diritto di abitazione giudiziale

  • L. 147/2013, art.1 comma 707

    norma richiamata dal Comune per sostenere che l'esenzione IMU spettasse solo per la casa coniugale assegnata al coniuge; la CTR ha ritenuto che tale lettura non escluda l'estensione alle coppie di fatto alla luce della giurisprudenza

  • DPR 223/1989, comma 1 lett. b

    norma sull'anagrafe citata dal primo grado in relazione alla dichiarazione di convivenza quale mezzo probatorio richiesto per alcuni effetti giuridici

  • L. 76/2016, art.1 comma 37

    introduce l'obbligo della dichiarazione anagrafica per le convivenze di fatto; la CTR ha osservato però che la convivenza in causa era anteriore all'entrata in vigore della legge e risultava da stato di famiglia storico e dal provvedimento civile

  • Sentenza Corte di Cassazione n.11416/2019

    "la costituzione con sentenza del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli ed assegnatario della casa familiare comporta che, anche nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, il soggetto passivo diventi il genitore assegnatario..."

    giurisprudenza di legittimità che costituisce punto di riferimento: riconosce l'equiparazione, ai fini IMU, tra assegnazione della casa familiare a seguito di separazione matrimoniale e assegnazione successiva a cessazione della convivenza more uxorio, con conseguente trasferimento della soggettività passiva IMU all'assegnatario

Massime di principio

  • La costituzione giudiziale del diritto di abitazione in favore del genitore assegnatario determina lo spostamento della soggettività passiva IMU in capo all'assegnatario anche se si tratta di ex conviventi more uxorio e non di coniugi.
  • La normativa IMU e le norme sul diritto di abitazione devono essere interpretate tenendo conto della giurisprudenza di legittimità che tende a equiparare, in taluni effetti (es. assegnazione casa familiare), coppie sposate e coppie di fatto.
  • La prova della convivenza more uxorio può essere fornita anche in assenza della dichiarazione anagrafica prevista dalla L.76/2016, se la convivenza è precedente all'entrata in vigore della legge e risulta da elementi documentali quali lo stato di famiglia storico e il provvedimento civile che dispone l'assegnazione.
  • Un rifiuto dell'amministrazione fondato su una lettura letterale della norma (esclusione automatica dei conviventi) può essere superato dal giudice quando la giurisprudenza e gli elementi probatori dimostrino l'equivalenza funzionale dell'assegnazione a titolo di diritto di abitazione.
  • In sede contenziosa, anche se il ricorso viene accolto, il giudice può compensare le spese processuali quando l'ente si è attenuto a un'interpretazione non manifestamente infondata della norma.

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