Cassazione Civile, Ordinanza n. 36978/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva chiesto protezione internazionale dinanzi al Tribunale di Torino dopo il rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale. Aveva riferito di aver vissuto nell'Edo State, di aver lavorato come elettricista senza reddito sufficiente e di essersi unito a un gruppo denominato NDDC; sosteneva poi di aver rifiutato di uccidere lo zio e di essere stato per questo minacciato di morte. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non credibile il racconto, anche perché la Niger Delta Development Commission non era una banda criminale ma un'agenzia governativa. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 14, lett. c, d.lgs. 251/2007 e, in subordine, vizi motivazionali ex art. 360 c.p.c., n. 5, contestando la valutazione di inattendibilità; con il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento della protezione umanitaria per omessa o insufficiente motivazione sulla vulnerabilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Il primo perché si limitava a contrapporre una generica diversa lettura dei fatti alla puntuale valutazione di inattendibilità compiuta dal Tribunale e alla ricostruzione della natura del NDDC; il secondo perché formulato richiamando un vizio motivazionale non più applicabile ratione temporis e comunque non confrontato con la motivazione resa dal Tribunale sul profilo della vulnerabilità. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Quanto alle spese, la Corte non ha pronunciato condanna, ritenendo il controricorso del Ministero meramente apparente e quindi non idoneo a giustificare una regolazione delle spese. È stato inoltre disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14, lett. c, d.lgs. 251/2007
La norma è evocata dal ricorrente per sostenere la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile per difetto di confronto con la motivazione di merito.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È richiamato come vizio di violazione di legge dedotto nel primo motivo, ma senza un'effettiva censura specifica della decisione impugnata.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso è dichiarato inammissibile nella parte in cui prospetta un vizio motivazionale in modo generico e meramente assertivo.
art. 370 c.p.c.
La Corte osserva che il controricorso del Ministero era puramente apparente e quindi non rispettava il minimo esigibile previsto dalla norma per le controdeduzioni difensive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura contro la valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito; non è sufficiente una generica riproposizione della propria versione dei fatti.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita ad affermazioni assertive o stereotipate senza indicare specificamente l'errore logico-giuridico della decisione impugnata.
- Il vizio motivazionale non può essere dedotto richiamando parametri non più applicabili ratione temporis al caso concreto.
- La doglianza relativa al mancato riconoscimento della protezione umanitaria deve misurarsi con la concreta motivazione resa dal giudice di merito sul tema della vulnerabilità; in difetto, il motivo è inammissibile.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, può trovare applicazione l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale, se dovuto.
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