Cassazione Penale, Sentenza n. 11660/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato la richiesta di retrodatazione ("contestazione a catena") ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p.; il ricorrente lamentava omessa, contraddittoria o illogica motivazione sul fatto che la seconda ordinanza cautelare si fondasse sugli stessi elementi già in atti al momento della prima misura, senza nuove emergenze probatorie idonee a giustificare il mancato retrodatare il dies a quo della custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare tra misure emesse in procedimenti distinti opera solo se, al momento della prima ordinanza, il quadro indiziario idoneo a giustificare la seconda misura fosse già desumibile dagli atti in modo tale da permetterne l'adozione. Nel caso di specie il Riesame aveva correttamente accertato l'assenza di "connessione qualificata" tra i fatti delle due ordinanze (diversa oggettività giuridica, modalità operative, partecipazioni soggettive e temporalità) e che il materiale decisivo a fondamento della seconda misura (informative finali, analisi forense, trascrizioni, accertamenti bancari) è emerso solo dopo la prima ordinanza (prima misura emessa il 14/04/2021; principali acquisizioni investigative tra febbraio e settembre 2021). Pertanto la dedotta omissione di retrodatazione non era fondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e il provvedimento cautelare è rimasto efficace.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma penale richiamata rispetto all'accusa di associazione a delinquere; indicata come parte del capo di imputazione originario.
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento al reato di associazione di stampo mafioso o aggravamento con riferimento alle aggravazioni contestate; parte della contestazione penale a carico dell'indagato.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare: la Corte ha interpretato che la retrodatazione vale quando, al momento della prima ordinanza, gli elementi giustificativi della successiva misura risultavano già desumibili dagli atti in modo completo e idoneo a motivare la seconda misura.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omessa o contraddittoria motivazione, ecc.); il ricorrente ha invocato tali letture per censurare la motivazione del Riesame.
art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Riferimento alle ipotesi di connessione tra procedimenti; la Corte ha richiamato che la retrodatazione opera connessamente in presenza di "connessione qualificata" (medesimo disegno criminoso o relazione teleologica tra i fatti).
Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006 (Liberato)
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che la retrodatazione può operare quando esiste connessione qualificata tra le ordinanze e il secondo provvedimento poteva essere desunto dagli atti della prima.
Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021 (Buscemi)
Giurisprudenza richiamata che precisa come, in assenza di connessione qualificata, per la retrodatazione occorre che il complesso indiziario sufficiente per la seconda misura fosse già emerso in termini quantitativi al momento della prima ordinanza, senza valorizzare solo la successiva decodificazione interpretativa degli stessi elementi.
Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020 (Flandina)
Principio secondo cui non è sufficiente la mera presenza di notizia di reato o di singoli indizi: occorre che il loro significato indiziario fosse già manifesto e idoneo alla misura al momento della prima ordinanza.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. legge 18/12/2020, n. 176) e art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150
Riferimenti procedurali relativi alla trattazione scritta del procedimento in Cassazione e all'applicabilità delle disposizioni introdotte sui termini e modalità di trattazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La retrodatazione della custodia cautelare tra provvedimenti emessi in procedimenti distinti opera solo se, al momento della prima ordinanza, il complesso indiziario necessario per la seconda misura era già concretamente desumibile dagli atti in modo idoneo a giustificarla; non basta la mera presenza di singoli elementi o notizie di reato.
- La presenza di fonti indiziarie identiche nei fascicoli non determina automaticamente la retrodatazione: è necessario dimostrare che quegli elementi, già prima, formavano un quadro indiziario compiuto e valutabile in termini 'quantitativi' per l'adozione della misura.
- L'esistenza di una "connessione qualificata" (medesimo disegno criminoso, collegamento teleologico e omogeneità di modalità ed obiettivo) giustifica la retrodatazione; in sua assenza va valutata la 'desumibilità' effettiva e tempestiva del secondo quadro probatorio.
- Per contestare efficacemente la mancata retrodatazione occorre documentare con chiarezza cronologica e probatoria quali atti, data per data, contenevano gli indizi sufficienti e dimostrare che non vi furono acquisizioni probatorie decisionali successive che abbiano effettivamente integrato il quadro indiziario.
- In difesa contro ordinanze successive è strategico evidenziare non solo la sovrapposizione formale di documenti o intercettazioni, ma spiegare perché e come tali elementi, già alla data della prima misura, costituivano un complesso indiziario coerente e utilizzabile per una richiesta di misura cautelare ulteriore.
- Se i procedimenti sono pendenti davanti alla stessa autorità e la separazione è frutto di scelta del pubblico ministero, tale circostanza può favorire una richiesta di retrodatazione; resta però necessario provare che la Procura già disponeva del quadro indiziario completo al tempo della prima ordinanza.
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