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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23411/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 06/07/2023 che aveva respinto l'opposizione proposta da Abbruzzese contro il rigetto della richiesta di revoca della confisca e restituzione dell'immobile sito in via Castellammare n.87 a Gragnano. L'immobile era stato confiscato con sentenza del 20/07/2012 quale prezzo/profitto del reato (usura aggravata ed estorsione). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 644 (ult. co.) c.p. e 578-bis c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la confisca non poteva rimanere dopo la declaratoria di prescrizione dei reati e invocando la pronuncia delle Sez. U. Esposito secondo cui l'art. 578-bis c.p.p. non sarebbe applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: a) la requisitoria del PG, presentata tardivamente, non è stata considerata; b) l'immobile è qualificabile come profitto/prezzo diretto del reato trasferito senza corrispettivo e, quindi, soggetto a confisca diretta obbligatoria ai sensi dell'art. 644 (ult. comma) e dell'art. 322-ter c.p.; c) la confisca diretta, qualificata come misura di sicurezza/obbligatoria, può essere disposta anche in caso di estinzione del reato per prescrizione se esisteva una precedente pronuncia di condanna e gli accertamenti di responsabilità e di qualificazione del bene sono rimasti inalterati nei giudizi successivi; d) la pronuncia Sez. U. Esposito riguardante l'art. 578-bis e la non retroattività riguarda le ipotesi di confisca per equivalente o con componente sanzionatoria e non si estende automaticamente alla confisca diretta obbligatoria. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; Abbruzzese è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen. (ultimo comma)

    La disposizione è stata interpretata come fonte della confisca diretta obbligatoria del prezzo o profitto del reato quando il bene costituisce vantaggio immediato del reato; tale confisca può essere mantenuta anche in caso di estinzione del reato per prescrizione se sussisteva precedente condanna e gli accertamenti sono rimasti inalterati.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Rilevato dalla giurisprudenza (Sez. U. Esposito) come norma che, quanto alla confisca per equivalente e alle misure con componente sanzionatoria, ha portata anche sostanziale e quindi non applicabile retroattivamente; nel caso concreto la Corte ha escluso l'applicazione di tale principio perché la confisca contestata era diretta e obbligatoria, non 'per equivalente'.

  • art. 240 cod. pen., comma 2, n.1

    Richiamato per il principio che, anche quando il reato si estingue per prescrizione, il giudice può disporre confisca del prezzo del reato quando sussiste una precedente pronuncia di condanna e gli accertamenti sostanziali restano integri.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Usato per qualificare la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato; la sua disciplina consente la confisca obbligatoria del profitto quando ne ricorrono i presupposti e non è assorbita dalla declaratoria di prescrizione.

  • art. 611 cod. proc. pen., comma 1

    Richiamato in relazione ai termini per la presentazione delle conclusioni scritto-requisitorie: la Corte non ha tenuto conto della requisitoria del PG per essere pervenuta oltre il termine di 15 giorni antecedente l'udienza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile; utilizzato anche per irrogare la sanzione pecuniaria (ammenda) disposta dalla Corte in relazione alla gravità/forma dell'impugnazione.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Citata come principio per valutare la colpa nell'origine dell'inammissibilità e la possibilità di infliggere somma a titolo di ammenda; la Corte ha ritenuto sussistente causa di inammissibilità non escludendo la colpa processuale.

  • Giurisprudenza di legittimità rilevante: Sez. U, n. 31617/2015 (Lucci)

    Richiamata per il principio che permette la confisca obbligatoria del prezzo/profitto anche in caso di prescrizione quando vi sia precedente condanna e gli accertamenti sostanziali restino inalterati.

  • Giurisprudenza di legittimità: Sez. U, n. 4145/29/09/2022 (Esposito)

    Pronuncia che ha affermato la natura sostanziale dell'art. 578-bis e la sua non applicabilità retroattiva alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, ove la confisca sia per equivalente o con componente sanzionatoria; nel caso esaminato la Corte ha distinto quella fattispecie dalla confisca diretta obbligatoria.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra confisca diretta (prezzo o profitto immediato del reato) e confisca per equivalente: la prima è spesso considerata misura di sicurezza/obbligatoria e può sopravvivere alla prescrizione se vi è stata condanna e gli accertamenti sostanziali restano invariati; la seconda ha profili sanzionatori e può essere soggetta al principio di non retroattività di norme processuali che incidono sulla sostanza.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non determina automaticamente la restituzione dei beni quando la confisca è stata già disposta in vigenza di condanna e il bene è qualificato come prezzo o profitto diretto del reato.
  • L'art. 578-bis c.p.p. può trovare rilievo nelle ipotesi di confisca per equivalente o con componente sanzionatoria e la sua applicabilità retrospettiva dipende dalla qualificazione della confisca (sanzionatoria vs misura di sicurezza/obbligatoria).
  • In sede di impugnazione in Cassazione, le censure contrapposte alla qualificazione della confisca richiedono dimostrazione rigorosa che si tratti di confisca per equivalente; la semplice invocazione di pronunce generali sulla retroattività non è sufficiente quando il bene è chiaramente profitto diretto.
  • I termini processuali per le memorie/requisitorie anteriori all'udienza sono rilevanti: atti pervenuti oltre i termini previsti possono essere disattesi, con possibile impatto sul contraddittorio cartolare.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese oltre a somme a titolo di ammenda, salvo prova di assenza di colpa processuale.

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