Cassazione Penale, Sentenza n. 43991/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato improcedibile il suo ricorso avverso il decreto del 9/12/2021 che aveva ritenuto inammissibile la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva motivato l'improcedibilità con la mancata comparizione delle parti all'udienza fissata e con l'assenza di notifica degli atti; il difensore del ricorrente denunciava invece violazione di legge per non aver applicato le norme sulla mancata comparizione (artt. 181 e 309 c.p.c.) e riteneva compatibile tale disciplina con il rito sommario richiamato per le opposizioni in materia di patrocinio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il provvedimento impugnato abnorme e lo ha annullato senza rinvio. Ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Roma per il corretto prosieguo del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha escluso la fondatezza della doglianza sulla applicabilità automatica degli artt. 181 e 309 c.p.c. al rito sommario, ma ha comunque ravvisato abnormità in quanto il giudice civile delegato, trattando l'opposizione relativa all'ammissione al patrocinio (procedimento accessorio al penale), ha adottato una decisione incompatibile con la disciplina speciale e con le garanzie del procedimento, determinando un pregiudizio non eliminabile se non con l'annullamento.
Norme richiamate
art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Regola il ricorso avverso il decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il ricorso va proposto entro venti giorni e deve essere trattato davanti al presidente del tribunale ovvero al presidente della corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto; la norma individua una procedura speciale per queste opposizioni e orienta la competenza
art. 170, d.P.R. n. 115/2002
Rinvio al rito speciale per le opposizioni relative alle spese di giustizia; la giurisprudenza coordina questa disciplina con le disposizioni del processo penale quando l'opposizione è accessoria al processo penale principale
artt. 181 e 309, cod. proc. civ.
Disposizioni sulla mancata comparizione delle parti; il ricorrente aveva sostenuto che, se nessuna parte compare, il procedimento va rinviato e solo se nessuno compare alla successiva udienza si procede all'estinzione; la Corte ha osservato la compatibilità delle norme con il rito sommario ma ha ritenuto che, nel caso concreto, il giudice avesse comunque adottato un provvedimento abnorme
art. 702-bis e segg., cod. proc. civ.
Disciplina del rito sommario di cognizione civile richiamato per talune opposizioni; la Corte ha precisato che il richiamo al rito sommario non esclude l'applicazione di regole speciali quando l'opposizione è accessoria al procedimento penale
art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e art. 15 del d.lgs. n. 150/2011
Rinvii normativi che hanno inciso sull'applicabilità del rito sommario alle opposizioni in materia di patrocinio; la Corte ha richiamato tali disposizioni nel quadro del coordinamento tra rito speciale e regole generali
art. 111 Cost.
Principio della ragionevole durata del processo: la Corte ha considerato l'abnormità anche sotto il profilo funzionale quando il provvedimento determina la stasi o indebite regressioni del procedimento
Massime di principio
- Quando l'opposizione riguarda l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel corso di un processo penale, va considerato il carattere accessorio della controversia e, per quanto possibile, va dato spazio alle regole e ai principi del processo penale; la competenza e le regole procedurali vanno coordinate con l'art. 99 d.P.R. n. 115/2002
- Il deposito del ricorso in opposizione è atto idoneo ad attivare il giudizio e a investire il giudice del potere di decidere senza necessità di ulteriori atti di impulso: il richiamo al rito sommario non legittima decisioni che determinino l'improcedibilità o l'estinzione del procedimento per mere questioni formali di comparizione, salvo che la legge lo preveda espressamente
- Le norme sulla mancata comparizione delle parti (artt. 181 e 309 c.p.c.) sono in generale compatibili con i procedimenti ispirati a regole di concentrazione, ma la loro applicazione deve rispettare la disciplina speciale delle opposizioni in materia di patrocinio e le garanzie procedurali che ne derivano
- Un provvedimento è "abnorme" quando, per la sua natura o per gli effetti, si pone al di fuori del sistema normativo o impedisce il regolare prosieguo del procedimento; in tali casi la Corte può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti per il corretto svolgimento
- In procedimenti miste o 'accessori' rispetto al penale, prima di dichiarare l'improcedibilità o estinguere il processo per motivi formali, il giudice deve valutare se l'adozione di tali decisioni non pregiudichi l'effettività del diritto di difesa; in caso contrario il rimedio è l'annullamento e il rinvio/trasmissione per il corretto inquadramento procedurale
- La notifica dell'opposizione in materia di patrocinio deve rispettare le previsioni specifiche: ad esempio l'Agenzia delle Entrate è parte necessaria in alcuni casi e deve essere validamente notificata quando previsto dalla disciplina applicabile
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