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Sentenza

Sentenza n. 712/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) n. 6555/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 6555/2025 e, in primo grado, provvedimenti ministeriali di revoca del contributo allo spettacolo dal vivo, esclusione dalla graduatoria e preavviso di revoca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare di un'impresa circense aveva ottenuto un contributo di euro 122.086,00 ai sensi del d.m. 27 luglio 2017. Dopo la presentazione della domanda, ma prima dell'assegnazione del contributo, il Tribunale di Genova aveva pronunciato nei suoi confronti una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per la contravvenzione prevista dall'art. 727, comma 2, c.p., relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Il Ministero aveva quindi revocato il contributo e disposto l'esclusione dalla graduatoria, ritenendo insussistente il requisito previsto dall'art. 30, comma 3, lett. d), d.m. 27 luglio 2017, concernente l'assenza di violazioni della normativa statale e dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali. Il ricorrente aveva dedotto, in primo grado e poi in appello, l'erronea equiparazione della sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna, la sua inutilizzabilità nel giudizio amministrativo, l'illegittima acquisizione della relativa informazione dal casellario giudiziale, il difetto di istruttoria e motivazione, l'omessa considerazione di autorizzazioni e nulla osta amministrativi rilasciati per la detenzione degli animali e la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per mancato esame delle osservazioni procedimentali. L'appellante sosteneva inoltre che il nuovo testo dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dal d.lgs. 150/2022, avrebbe escluso ogni efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento anche nel procedimento amministrativo.

La decisione

L'appello è stato rigettato e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha anzitutto rilevato che la legittimità degli atti amministrativi deve essere valutata sulla base della normativa vigente al momento della loro adozione; pertanto, per gli atti del 2019, non era applicabile il testo dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. introdotto dalla riforma Cartabia. In base alla disciplina allora vigente, la sentenza di patteggiamento, pur non essendo una sentenza di condanna in senso formale, presupponeva il controllo giudiziale sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto e sull'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; essa era quindi idonea a comprovare i fatti rilevanti ai fini della verifica del requisito per il contributo. Il Collegio ha comunque precisato che il Ministero non aveva applicato automaticamente la sentenza penale come giudicato, ma aveva richiamato i fatti accertati in quella sede per svolgere una propria autonoma valutazione circa la violazione delle norme in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali. Il d.m. 27 luglio 2017 costituisce lex specialis per l'accesso ai contributi e consente di escludere dal beneficio chi abbia posto in essere tali violazioni. È stata ritenuta legittima anche l'acquisizione del certificato generale del casellario giudiziale: la non menzione nei certificati rilasciati ai privati non impedisce alle amministrazioni di consultare direttamente gli archivi e di svolgere i controlli d'ufficio previsti dagli artt. 43 e 71 d.P.R. 445/2000. L'appellante, inoltre, non aveva comunicato l'intervenuta sentenza dopo la presentazione della domanda e prima dell'assegnazione del contributo, impedendo all'Amministrazione di verificare il mantenimento dei requisiti, in violazione dei principi di collaborazione e buona fede. Il motivo relativo alle autorizzazioni e ai nulla osta amministrativi è stato respinto perché tali documenti riguardavano situazioni anteriori agli accertamenti richiamati nella sentenza penale e risultavano quindi inconferenti. È stata infine esclusa la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché la motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione, essendo sufficiente che emerga la considerazione complessiva delle difese e siano comprensibili le ragioni del diniego o della revoca. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 3, lett. d), d.m. 27 luglio 2017

    dichiarazione ... di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e seguenti modifiche o da altre disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali

    La disposizione costituisce lex specialis per l'accesso ai contributi e richiede l'assenza non solo delle condanne indicate, ma anche di ogni altra violazione della normativa in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali.

  • art. 444 c.p.p.

    Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto ... ne dispone con sentenza l'applicazione

    Nella disciplina vigente nel 2019, la sentenza di patteggiamento presuppone il controllo giudiziale sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto e sull'assenza delle condizioni per il proscioglimento.

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p. nel testo vigente nel 2019

    Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2 ... non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna

    La disciplina applicabile ratione temporis non impediva di utilizzare i fatti risultanti dalla sentenza di patteggiamento per l'autonoma valutazione amministrativa del possesso dei requisiti per un beneficio pubblico.

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p. nel testo introdotto dal d.lgs. 150/2022

    La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2 ... non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi

    La disposizione sopravvenuta non si applica alla valutazione della legittimità di atti amministrativi adottati nel 2019; in ogni caso, secondo il Collegio, essa non esclude l'autonoma valutazione amministrativa delle circostanze storiche conosciute dall'Amministrazione.

  • art. 7, comma 1, d.m. 27 luglio 2017

    Riconosce all'Amministrazione il potere di verificare in ogni tempo la sussistenza delle condizioni di ammissione al contributo.

  • artt. 43 e 71 d.P.R. 445/2000

    Impongono l'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e lo svolgimento di controlli sulla loro veridicità anche successivamente all'erogazione dei benefici.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione devono essere improntati ai principi di collaborazione e buona fede; il beneficiario avrebbe dovuto comunicare l'intervenuta sentenza prima dell'assegnazione del contributo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La motivazione finale non deve contenere un'analitica confutazione di tutte le osservazioni procedimentali, purché emerga che esse siano state considerate nel loro complesso e siano comprensibili le ragioni del loro mancato accoglimento.

Massime di principio

  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; le modifiche normative successive non incidono, di regola, sulla validità dell'atto già emanato.
  • Nel regime dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. vigente nel 2019, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur distinta formalmente da una sentenza di condanna, presupponeva il controllo giudiziale sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto e sull'assenza delle condizioni per il proscioglimento; i fatti risultanti da tale pronuncia potevano quindi essere considerati dall'amministrazione per la verifica autonoma dei requisiti di accesso a un beneficio pubblico.
  • L'inefficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi amministrativi non impedisce all'amministrazione di valutare autonomamente le circostanze storiche conosciute attraverso tale pronuncia, purché la decisione amministrativa non si fondi su un'automatica equiparazione della sentenza a una condanna, ma su un autonomo apprezzamento della rilevanza dei fatti rispetto alla disciplina del beneficio.
  • La non menzione di una sentenza nei certificati del casellario giudiziale rilasciati all'interessato non impedisce alle pubbliche amministrazioni, quando esercitano i controlli previsti dalla legge, di acquisire direttamente dagli archivi le informazioni necessarie a verificare le dichiarazioni sostitutive e il possesso dei requisiti per un beneficio pubblico.
  • Ai fini dell'art. 10-bis l. 241/1990, la motivazione del provvedimento finale non deve confutare analiticamente ogni argomento dell'interessato; è sufficiente che, nel complesso, dimostri la considerazione delle osservazioni e renda comprensibili le ragioni per cui esse non sono state accolte.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnica

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