Sentenza n. 530/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento a firma del Sindaco, privo di protocollo, notificato in data 10 ottobre 2022, avente ad oggetto la concessione di occupazione di suolo pubblico stagionale dell’attività “DAU TINOLLA” e di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente o connesso e, in particolare, dello sconosciuto verbale delle attività di misurazione svolte da personale tecnico incaricato con l’ausilio di un agente di Polizia Locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto del Sindaco relativo alla futura riduzione da 45 a 40 metri quadrati della superficie stagionale concessa per l’occupazione di suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’atto con cui il Sindaco aveva comunicato che, sulla base di verifiche effettuate da un tecnico comunale con l’ausilio della Polizia locale, la superficie necessaria per l’occupazione sarebbe stata ridotta da 45 a 40 metri quadrati a partire dall’anno successivo. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione delle norme del TUEL e del regolamento comunale sul canone patrimoniale, dei principi di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, legalità, tipicità, imparzialità e buon andamento, lamentando l’incompetenza del Sindaco e la nullità dell’atto. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del regolamento comunale e degli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di presupposti, istruttoria e motivazione, contraddittorietà, sviamento e travisamento. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 1, 2, 3 e 7 della l. 241/1990, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e ulteriori vizi di istruttoria, presupposti e motivazione. È stato altresì chiesto il risarcimento dei danni. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che l’atto non avesse natura provvedimentale, e l’improcedibilità, poiché nelle more era stata rilasciata una concessione autorizzativa della superficie richiesta dalla società.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare nel merito i vizi dedotti e lasciando espressamente impregiudicata la questione dell’eventuale inammissibilità derivante dalla natura non provvedimentale dell’atto impugnato. La successiva concessione n. 57 del 2022 ha infatti accolto l’istanza della società nella misura richiesta, superando il contenuto dell’atto impugnato e l’intenzione, ivi rappresentata, di concedere in futuro una superficie inferiore. Poiché la riduzione da 45 a 40 metri quadrati non è mai stata attuata, il Collegio ha escluso la sussistenza di un danno risarcibile e ha ritenuto infondata anche la domanda risarcitoria. In considerazione delle peculiarità dell’atto e della definizione in rito, le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 42 d.lgs. 267/2000
Richiamato tra le norme che la ricorrente assumeva violate in relazione alla competenza sull’occupazione di suolo pubblico; il giudice non ha esaminato nel merito la censura.
art. 50 d.lgs. 267/2000
Richiamato tra le norme che la ricorrente assumeva violate; la relativa censura non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
art. 54 d.lgs. 267/2000
Richiamato tra le norme che la ricorrente assumeva violate; la relativa censura non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
artt. 33 e ss. del regolamento comunale sul canone patrimoniale
Invocati dalla ricorrente per contestare competenza, presupposti, istruttoria e disciplina della concessione; il TAR non ne ha valutato il merito.
artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990
Richiamati a sostegno delle censure relative ai principi dell’azione amministrativa, all’istruttoria e alla motivazione; le censure non sono state esaminate nel merito.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato per la censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Applicato insieme all’art. 92, comma 2, c.p.c. per giustificare la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato, in combinato disposto con l’art. 26, comma 1, c.p.a., quale base della compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento pienamente satisfattivo dell’interesse sostanziale del ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando l’atto originariamente impugnato prospettava soltanto una futura riduzione o modifica della situazione giuridica, se tale riduzione non è stata attuata.
- Quando la misura amministrativa contestata non è mai stata concretamente eseguita e il successivo provvedimento ha mantenuto integra la posizione sostanziale del ricorrente, non sussiste un danno risarcibile riconducibile a quella misura.
- La definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse preclude, in assenza di specifiche esigenze, l’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.
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