Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34953/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla parte resistente, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre dichiarato che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in applicazione dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c., poiché la rinuncia è stata accettata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Le parti ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in parziale riforma/ conferma della decisione di primo grado, aveva ritenuto inopponibile alla società creditrice, ex art. 2901 c.c., un contratto di vendita immobiliare nei limiti della quota di comproprietà di un terzo, confermando nel resto l’accoglimento dell’azione revocatoria promossa dalla banca originaria contro le venditrici. Nel corso del giudizio di legittimità, le ricorrenti hanno però depositato atto di rinuncia al ricorso; la resistente ha aderito alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    inopponibile ex art. 2901 c.c.

    La sentenza impugnata aveva qualificato il contratto di vendita immobiliare come inopponibile al creditore procedente nei limiti della quota di comproprietà indicata.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    non va pronunciata alcuna condanna alle spese, essendovi stata accettazione della rinuncia, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e non provvede sulle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla parte costituita resistente, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando la rinuncia al ricorso è accettata, non deve essere pronunciata condanna alle spese del giudizio di cassazione, secondo quanto previsto dall’art. 391, ultimo comma, c.p.c.
  • In sede di legittimità, la Corte non esamina il merito delle censure quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.