Cassazione Penale, Sentenza n. 4835/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per rapina aggravata commessa il 7 giugno 2009: il ricorrente deduce violazione del diritto al contraddittorio e al confronto (art. 111 Cost., art. 6 CEDU) perché la persona offesa, residente in Giappone, è stata escussa tramite rogatoria internazionale nel corso del dibattimento di primo grado senza che la difesa potesse controesaminarla; censura sull'uso della rogatoria anziché di videoconferenza o della notifica di invito a comparire; eccezioni di violazione dell'Accordo UE-Giappone (artt. 3 e 8 comma 4 lett. g, nonché artt. 15 e 16) per presunte modalità illegittime di acquisizione e notifica; deduzioni sulla inattendibilità dell'identificazione operata dalla persona offesa (allegata ebbrezza, inesattezze, incertezze emerse in sede di rogatoria) e presunto travisamento della deposizione del testimone Silvagni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la testimonianza della persona offesa è stata acquisita mediante rogatoria conforme all'Accordo UE-Giappone e che le domande poste al teste erano state individuate in udienza nel contraddittorio tra le parti. La difesa non aveva chiesto di assistere all'escussione all'estero né aveva sollecitato la videoconferenza: tale assenza di richiesta è rilevata come mancata opposizione alle modalità adottate. La Corte ha escluso l'applicabilità delle garanzie previste per l'art. 512-bis c.p.p. (che disciplina lettura di verbali d'indagine come extrema ratio) alla fattispecie, perché qui si è proceduto con rogatoria e non con mera lettura di atti d'indagine. Quanto all'identificazione, la Corte ha ritenuto attendibile la persona offesa per la tempestività e il dettaglio delle descrizioni e per la conferma fattuale dell'incontro da parte dell'imputato; le generiche censure sulle incertezze e sull'eventuale stato di ebbrezza sono state ritenute non sufficientemente specifiche. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Il ricorrente invoca la tutela del giusto processo; la Corte ritiene che le garanzie siano state rispettate in quanto la testimonianza è stata acquisita mediante rogatoria nel contraddittorio fra le parti e senza preclusione per la difesa.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Il diritto a un giusto processo e al contraddittorio non è ritenuto violato perché la procedura internazionale seguita ha consentito alle parti di partecipare alla determinazione delle domande e la difesa non ha richiesto di presenziare all'escussione all'estero né videoconferenza.
Art. 512-bis cod. proc. pen.
La Corte distingue la fattispecie dall'ipotesi tipica dell'art. 512-bis (lettura di dichiarazioni rese nelle indagini come extrema ratio): qui la prova è stata assunta mediante rogatoria internazionale, con elenco di domande definito nel contraddittorio, per cui le rigide verifiche dell'art. 512-bis non si applicano.
Accordo tra Unione europea e Giappone sull'assistenza giudiziaria in materia penale (artt. 3, 8(4)(g), 15, 16)
La Corte ritiene che la rogatoria sia stata eseguita in conformità all'accordo, che prescrive tra l'altro l'elenco scritto delle domande; le contestazioni sulla mancata notifica tramite invito a comparire non hanno trovato fondamento perché non risulta che la difesa abbia chiesto misure alternative o la presenza all'atto.
Art. 727 cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza come norma sulle modalità di citazione delle persone residenti all'estero; la Corte ritiene che le modalità seguite nel caso concreto siano compatibili con le regole internazionali applicabili.
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo 1959), art. 4
La giurisprudenza individua in questo testo il modello della rogatoria internazionale; la Corte osserva che la rogatoria è stata effettivamente disposta e utilizzata, quindi non sussiste l'obiezione di mancata utilizzazione di strumenti di cooperazione internazionale.
Massime di principio
- Quando un teste risiede all'estero, la procedura ordinaria è la rogatoria internazionale o altra forma di cooperazione prevista da accordi bilaterali/multilaterali: se la rogatoria è stata emessa nel rispetto dell'accordo applicabile e le domande sono predisposte nel contraddittorio, la prova è normalmente utilizzabile.
- La difesa deve chiedere espressamente, e in tempo utile, di partecipare all'escussione all'estero o di utilizzare videoconferenza: la mancata richiesta può essere interpretata come accettazione delle modalità scelte dall'autorità giudiziaria.
- Distinguere sempre tra acquisizione di dichiarazioni investigative da leggere in dibattimento (art. 512-bis c.p.p.) e testimonianze raccolte tramite rogatoria: le prime richiedono verifiche più rigorose; le seconde, se compiute nel contraddittorio, sono generalmente ammissibili.
- Per impugnare la utilizzabilità o l'attendibilità di una testimonianza estera è necessario indicare specifiche violazioni procedurali o elementi concreti di pregiudizio (es. mancata rogatoria, domande suggestive, assenza totale di contraddittorio), non semplici censure generiche.
- Sulla valutazione dell'identificazione visiva, i giudici danno peso alla tempestività dell'individuazione, alla possibilità di osservazione del soggetto, alla coerenza della descrizione e ad elementi di riscontro (ad es. ammissioni dell'imputato); eccezioni basate su stato di ebbrezza o incertezze devono essere provate e specificate.
- Quando si contesta il mancato rispetto di un accordo internazionale, è utile indicare concretamente quale disposizione è stata violata e in che modo ciò ha determinato un pregiudizio effettivo al diritto di difesa.
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