Sentenza n. 45/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 223/2024 in data 6 settembre 2024 del T.A.R. Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 223/2024 nella parte relativa alla liquidazione e al pagamento delle spese di giudizio distratte in favore dei difensori antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in proprio per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 223/2024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge e, ove versato, alla rifusione del contributo unificato, con distrazione delle somme in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Hanno dedotto l’omesso pagamento nonostante la rituale notificazione della sentenza il 9 settembre 2024, il suo passaggio in giudicato certificato dalla Cancelleria il 27 agosto 2025 e la scadenza del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Hanno chiesto l’ordine di pagamento e la nomina di un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza per l’omessa esecuzione della sentenza nella parte relativa alle spese di giudizio. Ha rilevato che il termine di 120 giorni per l’adempimento era decorso e che l’Amministrazione, non costituitasi, non aveva contestato l’inadempimento. Il giudice ha affermato che il difensore distrattario è titolare di un rapporto obbligatorio diretto con la parte soccombente e può quindi promuovere autonomamente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’utilità derivante dalla pronuncia. Ha ordinato al Ministero di pagare ai ricorrenti quanto dovuto in base alla sentenza n. 223/2024 entro 60 giorni dalla notificazione della presente sentenza, salvo quanto eventualmente già versato. Per l’ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta dei ricorrenti entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato previsto per l’attività commissariale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo, compresa la parte della pronuncia relativa alla condanna alle spese di giudizio.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; nel caso esaminato tale termine era decorso senza pagamento.
Massime di principio
- Il difensore in favore del quale sia stata disposta la distrazione delle spese processuali è titolare, per effetto della pronuncia, di un rapporto obbligatorio diretto con la parte soccombente e può promuovere autonomamente il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate.
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della statuizione giudiziale relativa alla condanna alle spese di giudizio distratte in favore del difensore antistatario.
- Quando l’amministrazione statale non esegue una pronuncia divenuta definitiva entro il termine di 120 giorni decorrente dalla rituale notificazione, sussistono i presupposti per l’azione di ottemperanza, salvo prova di un pagamento medio tempore intervenuto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine prefissato e nominare sin d’ora un Commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia su richiesta dell’interessato.
- Quando il Commissario ad acta individuato è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso per l’attività commissariale.
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