Cassazione Penale, Ordinanza n. 12029/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., con cui erano stati riconosciuti la continuazione esterna con un precedente giudicato e rideterminata la pena in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 2.700 di multa. Nell'impugnazione aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quelli relativi alla continuazione esterna e al trattamento sanzionatorio; con l'unico motivo residuo ha dedotto la mancata adozione di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., lamentando quindi che il giudice d'appello non avesse rilevato cause immediate di proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, dichiarando l'inammissibilità senza formalità di procedura.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; la sentenza emessa all'esito di tale rito è ricorribile in cassazione solo per vizi relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto al concordato, non per motivi rinunciati o per la mancata rilevazione di cause di proscioglimento.
art. 129 c.p.p.
la mancata adozione di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è doglianza non deducibile in cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. quando il motivo sia stato rinunciato nel concordato.
art. 610 comma 5-bis c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura nei casi previsti.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01
precedente richiamato a supporto del principio secondo cui, nel concordato in appello, non sono ammissibili censure sui motivi rinunciati, sulla mancata verifica dell'art. 129 c.p.p. e su vizi di pena non sfocianti in illegalità della sanzione.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato a vizi che incidono sulla validità dell'accordo processuale o sulla corrispondenza tra accordo e decisione; non può essere utilizzato per rimettere in discussione questioni alle quali la parte abbia rinunciato.
- La mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di regola, deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando la questione sia estranea ai limiti dell'impugnazione residuata dopo il concordato.
- I vizi relativi alla pena sono scrutinabili in cassazione solo se determinano illegalità della sanzione, cioè se la pena irrogata è fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti la censura è inammissibile.
- Quando il ricorso è inammissibile per le ragioni tipizzate, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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