Sentenza n. 705/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 304/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 304/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 30 novembre 2024 e notificato al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Deduce la perdurante inerzia dell'Amministrazione, rimasta inadempiente nonostante la natura esecutiva del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la perdurante inadempienza del Ministero rispetto a un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione alle statuizioni del decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, ove non pagate, le spese legali liquidate dal giudice ordinario. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di adottare misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà costituisce titolo giudiziale esecutivo idoneo a fondare la domanda di ottemperanza.
termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni
La notificazione del decreto ingiuntivo è stata effettuata ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione; decorso tale termine senza pagamento, l'inerzia ministeriale legittima l'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., notificato all'amministrazione e rimasto ineseguito dopo la scadenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza.
- Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- In caso di ulteriore inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte vittoriosa, per l'esecuzione sostitutiva degli adempimenti dovuti.
Come è indicizzato
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