Cassazione Penale, Sentenza n. 50773/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per avere realizzato, sul terreno di sua pertinenza e senza permesso a costruire, tre tettorie, un box in lamiera e una piscina mobile non interrata; ha sostenuto che la piscina era opera precaria e temporanea, non soggetta a permesso, deducendo violazione dell'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'accertamento dei giudici di merito secondo cui la piscina, pur amovibile, era destinata a rimanere posizionata nel tempo e quindi assumeva i connotati di opera permanente soggetta al permesso a costruire. La sentenza ha ritenuto irrilevanti la facilità di rimozione, i materiali leggeri e l'assenza di allacciamenti; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 3 comma 1 lett. e.5
sono comunque da considerarsi tali ... e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere ... ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee
La disposizione qualifica come interventi di nuova costruzione anche manufatti amovibili salvo che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; la precarietà strutturale o i materiali non escludono la necessità del permesso se l'opera soddisfa esigenze durevoli
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 10 comma 1 lett. a
Collegamento normativo che stabilisce l'obbligo del permesso di costruire per gli interventi di nuova costruzione individuati dall'art. 3
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. c
Norma richiamata nel capo di imputazione per la realizzazione di opere in assenza del titolo abilitativo, applicata in base alla qualificazione dell'intervento come nuova costruzione
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo invocato per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità e alla misura dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende, nel senso di non ritenere il ricorso presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Per stabilire se un manufatto amovibile necessita del permesso a costruire occorre valutare la sua intrinseca destinazione d'uso e se soddisfa esigenze meramente temporanee; la soggettiva intenzione del proprietario non è sufficiente
- La precarietà strutturale (materiali leggeri, facilità di rimozione, assenza di interramenti) non esclude di per sé la qualificazione dell'opera come nuova costruzione se l'utilizzo è prolungato
- La presenza del manufatto fuori stagione (es. accertata in inverno) è un elemento probatorio rilevante per escludere la temporaneità d'uso
- Opere destinate a soddisfare esigenze durevoli o ripetute nel tempo sono da considerare interventi soggetti a titolo abilitativo anche se tecnicamente amovibili
- In contestazioni penali per opere edilizie abusive, la giurisprudenza di legittimità privilegia valutazioni oggettive dell'uso e della destinazione naturale dell'opera rispetto alle dichiarazioni soggettive del proprietario
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50749/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50750/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50751/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50752/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50753/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50755/2023 del 20/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →