Cassazione Penale, Sentenza n. 17843/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, quale parte civile, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari (del 7/12/2021) ai soli effetti civili ai sensi dell'art. 576 c.p.p., denunciando: omissione di valutazione della memoria difensiva e delle conclusioni scritte della parte civile; travisamento e mancata considerazione di elementi di prova decisivi (in particolare le dichiarazioni dei figli e le audio-registrazioni ritenute inammissibili o di dubbia provenienza); carenza di motivazione "rafforzata" da parte del giudice d'appello nel ribaltare la sentenza di primo grado, ovvero mancata indicazione delle evidenze decisive e mancata confutazione puntuale della motivazione che aveva portato alla condanna in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato principi processuali: la rinuncia alla discussione orale ai sensi dell'art. 23 d.l. 28/10/2020, n.137 non trasforma il rito in cartolare e il soggetto non rinunciante (qui il Procuratore generale) conserva il diritto di concludere oralmente; la norma di cui all'art. 573, comma 1-bis c.p.p. non si applica al caso concreto per questioni temporali. Sul merito la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello, nel riformare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale, non abbia fornito la motivazione rafforzata e puntuale richiesta dalla giurisprudenza (Sez. U, Troise e Mannino), non avendo confutato in modo specifico e approfondito le emergenze istruttorie ritenute decisive in primo grado (plurime e convergenti deposizioni e audio-registrazioni). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata agli effetti civili e la causa è stata rinviata al giudice civile competente per valore in grado d'appello per il riesame dei profili affetti da vizi e per la liquidazione delle spese per questo grado di legittimità.
Norme richiamate
art. 576 cod. proc. pen.
Regola il ricorso per cassazione della parte civile contro la sentenza d'appello "ai soli effetti civili"; il ricorrente ha proposto il gravame in base a questa norma.
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
Norme relative alla motivazione e valutazione delle prove; richiamata nel motivo di ricorso per denunzia di inosservanza e vizio di motivazione.
art. 121 cod. proc. pen.
Principi generali sul processo penale e motivazione; invocato a supporto della censura sulla motivazione della Corte d'appello.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento normativo utilizzato nella critica alla motivazione e alla valutazione probatoria.
art. 23, comma 4, d.l. 28/10/2020, n. 137
Previsione emergenziale sulla trattazione dell'udienza durante la pandemia; la Corte ha precisato che la rinuncia alla discussione orale ai sensi di tale norma non muta il rito in cartolare e non impedisce alla parte che non ha rinunciato (es. il Procuratore generale) di concludere oralmente.
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10/10/2022, n.150)
Nuova disciplina che può incidere sulle impugnazioni per i soli interessi civili; la Corte ha rilevato, in conformità alle Sezioni Unite, che la norma si applica soltanto ai casi in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30/12/2022, perciò non applicabile al presente procedimento.
Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito l'ambito temporale di applicazione dell'art. 573, comma 1-bis: applicabile solo se la costituzione della parte civile è successiva al 30/12/2022.
Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)
Principio consolidato secondo cui il giudice d'appello che assolve in riforma non è tenuto a riesaminare l'istruzione dibattimentale ma deve fornire una motivazione puntuale e adeguata, giustificando razionalmente la difforme conclusione e, se necessario, riassumendo la prova dichiarativa decisiva.
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)
Principio secondo cui il giudice che muta la decisione di primo grado deve confutare specificamente e con adeguata motivazione gli argomenti rilevanti della sentenza di primo grado.
art. 622 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'effetto dell'annullamento della sentenza e il rinvio; la Cassazione ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello ai sensi di questa disposizione.
Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021
Giurisprudenza richiamata a conferma che la rinuncia alla discussione orale per norme emergenziali non impedisce alla parte non rinunciante di concludere oralmente.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello ribalta una sentenza di condanna emessa in primo grado, è obbligata a fornire una motivazione "rafforzata" e puntuale che spieghi razionalmente le ragioni della diversa valutazione e che confuti, se necessario, i principali argomenti e le prove che avevano giustificato la condanna in primo grado.
- La mancata valutazione esplicita di memorie, deposizioni o prove ritenute decisive in primo grado (es. dichiarazioni di testimoni convergenti o registrazioni audio) può fondare l'annullamento della sentenza d'appello per carenza motivazionale.
- La rinuncia alla richiesta di trattazione orale prevista dalle norme emergenziali (art. 23 d.l. 28/10/2020, n.137) non trasforma il rito in cartolare e non preclude il diritto di concludere oralmente alla parte che non ha rinunciato (ad es. il Pubblico Ministero).
- L'applicabilità di novità normative processuali (es. art. 573, comma 1-bis c.p.p.) può essere subordinata a condizioni temporali; verificare sempre la data di costituzione delle parti e la data di entrata in vigore della norma.
- Se la Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata "agli effetti civili" dispone il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, il quale dovrà riesaminare i profili indicati e regolare le spese.
- In appello e in cassazione è importante che le parti segnalino e documentino chiaramente quali sono gli elementi probatori ritenuti decisivi e contestino espressamente eventuali omissioni o travisamenti nella motivazione del giudice di merito.
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