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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47790/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza di condanna irrevocabile (pena di 11 anni e 4 mesi, Corte di assise d'appello di Roma, sentenza del 20/04/2017, irrevocabile dal 18/04/2018) per sequestro di persona a scopo di estorsione ed altri reati. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 6 CEDU (diritto al contraddittorio), lamentando di non aver potuto interrogare o far interrogare la persona offesa (testimonianza della vittima) e la mancata motivazione sulle ragioni per cui l'escussione non sia stata ritenuta necessaria. La stessa questione era già stata proposta in una precedente istanza di revisione dichiarata inammissibile con ordinanza del 5/05/2022, dove si osservava che la mancata escussione derivava da scelte processuali in sede di giudizio (opzione per il giudizio abbreviato condizionato all'esame della vittima, poi mutata nella volontà di proseguire con rito ordinario ma richiesta ritenuta tardiva) e che non sussisteva prova nuova o sopravvenuta.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto la doglianza reiterativa e aspecifica rispetto a una precedente istanza già rigettata. Ha inoltre considerato infondata la pretesa sul mancato contraddittorio: la mancata escussione della persona offesa è stata in larga parte effetto di una scelta processuale dell'imputato (opzione per il rito abbreviato non revocabile) e non sono state allegati nuovi elementi idonei a ritenere decisiva la prova non acquisita. Ai sensi dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. la revisione richiede "nuove prove" esistenti e decisive per il ribaltamento della condanna, requisito non soddisfatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.), considerata la manifesta mancanza di pregio degli argomenti proposti.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    Invocata dal ricorrente quale garanzia del diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che l'asserita violazione non sia dimostrata perché l'assenza dell'escussione della persona offesa deriva da scelte processuali dell'imputato e non da un'omissione ingiustificata del giudice, né è stata allegata una prova nuova decisiva

  • art. 630, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma sui presupposti della revisione: richiede l'esistenza di nuove prove, non meramente ipotizzate, che possano essere valutate come decisive per ottenere l'assoluzione. La Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile la richiesta, ritenendo che il ricorrente non abbia allegato elementi che rendano la prova non acquisita decisiva

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per imporre al ricorrente le spese e il pagamento di euro 3.000

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per i criteri di valutazione della colpa del proponente in relazione all'inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto che non fosse ravvisabile l'assenza di colpa tale da esentare dalle sanzioni pecuniarie

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018 (Buscaglia, Rv. 273028)

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui la revisione richiede prove nuove e decisive per rimettere in discussione il giudizio di colpevolezza; utilizzata per motivare il rigetto per insufficienza probatoria delle nuove allegazioni

Massime di principio

  • Una istanza di revisione è inammissibile se è mera reiterazione di istanze precedenti già dichiarate inammissibili senza nuovi elementi decisivi
  • Per ottenere la revisione della condanna è necessario allegare "nuove prove" esistenti e dimostrare la loro potenziale decisività per l'assoluzione, non limitarsi a contestare omissioni processuali già valutate
  • La mancata escussione di un testimone può non costituire violazione del diritto al contraddittorio se l'assenza è imputabile a una scelta processuale dell'imputato (es. opzione per rito abbreviato) o se non emergono nuovi elementi che rendano decisiva quella testimonianza
  • Gli argomenti vaghi o aspecifici, senza una precisa indicazione di fatti nuovi e della loro incidenza sul giudizio di colpevolezza, rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie previste dall'ordinamento
  • Prima di proporre istanze analoghe è necessario verificare se la questione sia già stata affrontata e motivatamente respinta nei precedenti provvedimenti, e in caso affermativo raccogliere e allegare prove nuove e concrete che ne giustifichino la riproposizione

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