Cassazione Penale, Sentenza n. 45521/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la sua condanna per calunnia nei confronti di Gian Marco Formisano e Salvatore Margarita e per lesioni personali, violenza privata e danneggiamento nei confronti di Formisano. Propone cinque motivi: 1) vizi nella valutazione della prova indiziaria e inattendibilità delle vittime e dei carabinieri, assenza di riscontri esterni e mancata prova del nesso causale delle lesioni; 2) violazione di legge sulla procedibilità del reato di danneggiamento per mancanza di querela, contestando la ritenuta perseguibilità d'ufficio per la contestualità con violenza privata; 3) vizi di motivazione sul conteggio della recidiva (avrebbe dovuto considerare anche elementi diversi dal casellario); 4) mancata motivazione sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; 5) vizi di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi proposti impongano una rivalutazione di merito delle prove (vietata in sede di legittimità) e che il ricorso si limiti a riproporre doglianze già esaminate dalla Corte d'appello senza confutare le argomentazioni svolte. Ha condiviso la valutazione dei giudici di merito sulle prove (es. testimonianza di Fabbri, messaggi telefonici prodotti e il comportamento di Formisano con i documenti ai carabinieri). Ha inoltre confermato che il danneggiamento è procedibile d'ufficio se contestuale a comportamenti di violenza verso la persona, come ritenuto in appello anche alla luce della novella del 15 gennaio 2016, n.7. Le censure su recidiva, attenuanti e commisurazione della pena sono state ritenute semplici dissensi non confrontati criticamente con la motivazione di merito. Per l'inammissibilità del ricorso la Cassazione ha condannato il proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), fissando tale somma per la manifesta carenza di pregio del ricorso.
Norme richiamate
art. 114 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla presunta attenuante non riconosciuta. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato che la sua condotta fosse di minima efficienza causale o fungibile nella dinamica criminosa, perciò l'attenuante non è stata applicata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese per ricorso inammissibile e il pagamento alla cassa delle ammende. Applicata per disporre il pagamento di euro tremila in considerazione della manifesta assenza di pregio del ricorso.
novella 15 gennaio 2016, n. 7
Richiamata in relazione alla procedibilità del reato di danneggiamento: i giudici hanno ritenuto che, nonostante la novella, il danneggiamento sia perseguibile d'ufficio quando sia contestuale e funzionalmente collegato a condotte di violenza verso la persona.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata sul tema della responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità. La Corte usa tale riferimento per motivare la mancata esclusione della colpa nella proposizione del ricorso e l'obbligo di condanna alla cassa delle ammende.
delitti: calunnia, lesioni personali, violenza privata, danneggiamento
I reati oggetto della contestazione in primo e secondo grado: la Cassazione conferma la valutazione di colpevolezza e la coerenza logico-probatoria adottata dai giudici di merito nel collegare le prove testimoniali, documentali e i comportamenti emersi.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio di merito: i motivi che impongono una rivalutazione delle prove sono, di norma, inammissibili in sede di legittimità.
- Le censure ripropositive proposte in cassazione senza un confronto critico con la motivazione dei giudici di merito sono destinate a fallire; occorre indicare errori di diritto o vizi logico-giuridici specifici nella motivazione.
- La procedibilità di reati come il danneggiamento può ricorrere d'ufficio se la condotta è contestuale e funzionalmente collegata ad altre condotte di violenza sulle persone; la mera mancanza di querela non è sempre decisiva.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti (art. 114 c.p. o generiche) è necessario che la motivazione di merito dimostri concretamente l'esistenza di circostanze favorevoli e il loro effettivo incidenza sulla condotta; opinioni generiche non sono sufficienti.
- Se si contesta la valutazione della prova, bisogna focalizzarsi su profili di diritto (vizi di istruzione probatoria, nullità, omissioni della motivazione) e non su una semplice rivalutazione dei fatti.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato a pagare spese e somme alla cassa delle ammende; ciò richiede prudenza nella proposizione di motivi deboli o ripetitivi.
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