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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29481/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La lite nasce dalla notifica di cartelle di pagamento emesse per il recupero di un credito di importo elevato derivante da un decreto ingiuntivo relativo a un ente impositore. I destinatari delle cartelle, indicati come coobbligati solidali e qualificati come eredi, le impugnavano deducendo vizi della notifica e della motivazione, nonché il difetto di solidarietà passiva tra gli eredi. Il Tribunale aveva escluso il litisconsorzio necessario con l’ente impositore, aveva respinto i vizi formali, ma aveva ritenuto che il debito dovesse gravare pro quota sugli eredi e aveva quindi annullato le cartelle. La Corte d’appello, invece, aveva rideterminato gli importi dovuti in misura proporzionale alle quote ereditarie e aveva rigettato l’appello incidentale. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorre in cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso, perché tardiva, la produzione documentale volta a dimostrare che il debito era dovuto per intero e non pro quota; 2) violazione degli artt. 100 e 102 c.p.c. per avere escluso il litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione; 3) violazione degli artt. 39 e 269 c.p.c. per avere confermato il rigetto della richiesta di chiamata in causa dell’ente impositore; 4) violazione degli artt. 754 e 2697 c.c. e dell’art. 65 d.P.R. 600/1973 per avere escluso la solidarietà tra i destinatari delle cartelle, qualificati come eredi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla produzione documentale tardiva, all’asserito litisconsorzio necessario e alla chiamata in causa dell’ente impositore, richiamando la giurisprudenza secondo cui, nelle opposizioni alla riscossione coattiva di crediti non tributari, non sussiste litisconsorzio necessario tra creditore e agente della riscossione e non occorre autorizzazione per la chiamata in causa dell’ente, che peraltro può intervenire volontariamente ma soggiace alle preclusioni già maturate. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la qualità di eredi dei destinatari era pacifica e non validamente contestata, non potendo essere utilizzati documenti non ritualmete prodotti in precedenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti; nulla per le spese verso la parte rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La produzione documentale volta a dimostrare la debenza integrale del credito, se già nella disponibilità della parte sin dal primo grado e non giustificata da sopravvenienze, è preclusa in appello.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per escludere che, nella specie, vi fosse un problema di legittimazione processuale tale da imporre la partecipazione necessaria dell’ente impositore.

  • art. 102 c.p.c.

    Nelle opposizioni alla riscossione coattiva di crediti non tributari non sussiste litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione.

  • art. 106 c.p.c.

    L’agente della riscossione può chiamare in causa l’ente interessato secondo lo schema della chiamata del terzo, senza che sia richiesta autorizzazione specifica.

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    Norma processuale di portata generale applicabile, in difetto di disciplina specifica per entrate non erariali, previdenziali o per sanzioni da codice della strada; fonda l’assenza di litisconsorzio necessario e la possibilità di chiamata dell’ente.

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla chiamata in causa; la Corte ne conferma l’irrilevanza ai fini dell’autorizzazione alla chiamata dell’ente impositore nella fattispecie esaminata.

  • art. 269 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla chiamata in causa; il motivo è respinto perché l’agente non necessita di autorizzazione alla chiamata dell’ente.

  • art. 754 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione pro quota del debito tra eredi; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di valida contestazione fattuale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all’onere di provare la solidalità o la ripartizione dell’obbligazione; la censura è inammissibile perché basata su documenti non ritualmente prodotti.

  • art. 65 d.P.R. n. 600 del 29/09/1973

    Richiamato nel motivo sulla responsabilità degli eredi per i debiti del de cuius; la Corte non entra nel merito della norma per l’inammissibilità della censura.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    La Corte richiama il dovere di evitare attività processuali ultronee quando il ricorso sia prima facie infondato o inammissibile, per garantire ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni alla riscossione coattiva di crediti non tributari, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’ente creditore e l’agente della riscossione; il rapporto processuale può essere validamente instaurato nei confronti del solo agente.
  • L’agente della riscossione può chiamare in causa l’ente creditore senza necessità di autorizzazione preventiva; l’eventuale intervento dell’ente resta comunque soggetto alle preclusioni già maturate nel processo.
  • In appello non sono ammissibili documenti che la parte aveva già nella propria disponibilità e che avrebbe potuto produrre nel primo grado, salvo una specifica e plausibile giustificazione della tardività.
  • La censura in cassazione che presuppone una diversa natura dell’obbligazione o una diversa qualità soggettiva delle parti è inammissibile se si fonda su documenti non ritualmente prodotti e quindi non valutabili.
  • Quando la qualità di erede è pacifica nel processo e non è validamente contrastata con produzioni ammissibili, non può essere rimessa in discussione in cassazione la ripartizione della pretesa nei limiti delle contestazioni tardive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossioneSuccessione legittima
RamiProcesso civileEsecuzioniTributiSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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