Cassazione Penale, Ordinanza n. 36228/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva accolto una richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia agli altri motivi di appello, confermando la condanna già inflitta e rideterminando la pena nella misura concordata. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento immediatamente evidenziabile. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la censura fosse inammissibile perché investiva questioni alle quali la parte aveva già rinunciato nell'ambito dell'accordo sulla pena in appello, con effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il potere dispositivo esercitato dalla parte mediante il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia agli altri motivi, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado ma produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di cassazione. Conseguentemente, ha disposto la trattazione camerale non partecipata e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il concordato in appello, accompagnato da rinuncia agli altri motivi, esercita un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice e preclude successive doglianze anche in cassazione su questioni oggetto di rinuncia.
art. 129 c.p.p.
La doglianza relativa alla mancata immediata declaratoria di cause di non punibilità è stata ritenuta inammissibile perché proposta nonostante la rinuncia operata nel concordato sulla pena.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso consente la declaratoria senza formalità di rito e la trattazione camerale non partecipata mediante ordinanza.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la parte aderisce al concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p. con rinuncia agli altri motivi, tale scelta ha effetti preclusivi non solo nel giudizio di secondo grado ma anche nel successivo giudizio di cassazione.
- Le doglianze che presuppongono la rivalutazione di questioni espressamente rinunciate in sede di concordato sulla pena sono inammissibili, perché contrastano con il potere dispositivo già esercitato dalla parte.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata con ordinanza in camera di consiglio non partecipata, senza formalità di rito, quando ricorrano i presupposti processuali previsti dal codice.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, se ritenuto equo, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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