Ordinanza n. 401/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito di accesso alla relazione consulenziale e ai calcoli utilizzati dal Comune nell’istruttoria sulla revisione del canone concessorio
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa concessionaria aveva chiesto al Comune l’avvio di un procedimento di rinegoziazione del canone relativo alla gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, sostenendo il disequilibrio economico della concessione. Il Comune aveva comunicato di avere incaricato un consulente e, successivamente, con nota sindacale, aveva escluso la sussistenza dei presupposti tecnico-economici per la revisione del canone. L’impresa ha impugnato tale nota e ha poi chiesto l’accesso alla relazione dalla quale il Comune aveva tratto i dati posti a fondamento della contestazione. Non avendo ricevuto risposta, ha proposto istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., deducendo il proprio diritto a conoscere gli atti della procedura di revisione, in quanto necessari per esercitare compiute difese nel giudizio di impugnazione. Il Comune non ha negato di detenere la documentazione e ha richiamato la non ostensibilità dei pareri legali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda incidentale di accesso e ha ordinato al Comune di consentire, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, l’accesso alla relazione consulenziale e ai calcoli di supporto resi dai consulenti incaricati. Il giudice ha ritenuto che si trattasse di atti del procedimento ai sensi dell’art. 10 l. 241/1990 e che, comunque, sussistessero i requisiti dell’accesso documentale: l’impresa era titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti, poiché la nota comunale sull’assenza dei presupposti per la revisione del canone si fondava sulla relazione consulenziale. L’accesso era inoltre necessario per la difesa nel giudizio pendente. Il TAR ha escluso l’applicabilità dell’eccezione relativa ai pareri acquisiti per la strategia difensiva dell’amministrazione, distinguendo tra consulenza acquisita nella fase istruttoria di un procedimento amministrativo, ostensibile, e parere acquisito in rapporto a una lite già in atto o a una fase precontenziosa, non ostensibile. Le spese della fase sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 10 l. 241/1990
Gli interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo le ipotesi di esclusione previste dall’art. 24.
art. 22 l. 241/1990
un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata
La legittimazione all’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto.
art. 24 l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
Le esclusioni dall’accesso non operano quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per la cura o la difesa di interessi giuridici.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre, nel giudizio già instaurato, l’istanza incidentale per l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’amministrazione all’ostensione.
art. 14, comma 7, secondo periodo, d.lgs. 164/2000
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’obbligo del gestore di continuare a erogare il servizio dopo la scadenza della concessione.
Massime di principio
- La relazione tecnica o consulenziale acquisita dall’amministrazione nell’ambito della fase istruttoria di un procedimento amministrativo è ostensibile quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento e la sua necessità per la difesa in giudizio.
- La tutela della riservatezza delle consulenze dell’amministrazione non opera indistintamente: il diniego di accesso è giustificato per i pareri acquisiti in relazione a una lite già in atto o a una fase precontenziosa, quando siano destinati a definire la strategia difensiva dell’amministrazione; non invece per la consulenza utilizzata nell’istruttoria di un procedimento amministrativo.
- L’accesso difensivo può essere riconosciuto quando la documentazione richiesta costituisca il fondamento istruttorio del provvedimento contestato e la sua conoscenza sia necessaria per articolare compiutamente le difese nel giudizio di impugnazione.
- L’istanza incidentale di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. può condurre alla condanna dell’amministrazione all’ostensione della documentazione detenuta, con fissazione di un termine per l’adempimento.
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