Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37336/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in Cassazione per mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). L'evento concreto contestato era di avere spintonato violentemente un militare dell'Arma che gli chiedeva i documenti, cagionandogli lesioni guaribili in cinque giorni. In sede di gravame si deduceva che la offensività del reato non era stata adeguatamente motivata e si rilevava un unico precedente per resistenza a pubblico ufficiale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, la quale ha applicato i principi delle Sezioni Unite richiamati e ha escluso la particolare tenuità in concreto per difetto di occasionalità e per la gravità oggettiva del fatto (lesioni a pubblico ufficiale) nonché per i precedenti penali dell'imputato, fra i quali uno per fatto identico. La Corte di legittimità ha qualificato tale valutazione come apprezzamento di merito motivato, quindi insindacabile in sede di legittimità, e ha confermato la condanna e la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla particolare tenuità va applicata mediante una valutazione concreta e globale degli indici di lieve offensività e di occasionalità; nel caso di specie la Corte ha ritenuto tali indici negativi per via della gravità dell'evento e dei precedenti dell'imputato.

  • art. 133, comma 1, cod. pen.

    Il richiamo alla recidiva è stato utilizzato per sottolineare che precedenti specifici e ripetuti orientano verso l'esclusione della particolare tenuità, incidendo sul grado di colpevolezza e sulla prevedibile pericolosità sociale.

  • art. 337 cod. pen. e artt. 582-585 cod. pen.

    Articoli che descrivono rispettivamente la resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni personali; la gravità dell'evento (lesioni a militare dell'Arma) è stata valutata come indice di non lieve offensività.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi) e Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Richiamati per il principio che la valutazione dell'applicabilità della causa di non punibilità deve essere concreta e complessiva, tenendo conto di tutti gli indici di gravità, occasionalità e del profilo soggettivo dell'agente.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018

    Richiamate per il principio che gli apprezzamenti di merito motivati sul punto sono in linea di massima insindacabili in sede di legittimità, salvo vizi specifici della motivazione.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta e complessiva: non basta l'affermazione astratta della minima offensività, bisogna dimostrare elementi oggettivi e soggettivi che configurino l'occasionalità e la scarsa offensività.
  • Precedenti penali, e in particolare precedenti per fatti simili, pesano molto contro la configurabilità della particolare tenuità: la recidiva e la ripetizione di condotte delittuose mostrano una condotta non occasionale.
  • La gravità oggettiva del fatto (es. lesioni a pubblico ufficiale anche se di lieve entità) è un elemento ostativo importante: lesioni e aggressioni a P.U. indicano maggiore disvalore sociale e riducono la probabilità di riconoscimento della tenuità.
  • Le valutazioni sul grado di offensività, occasionalità e colpevolezza rientrano spesso nell'apprezzamento di merito del giudice di merito e sono difficilmente rivedibili in Cassazione se adeguatamente motivate.
  • Per aumentare le possibilità di successo su un'eccezione di particolare tenuità è utile documentare fattori attenuanti concreti: assenza di precedenti o remotezza degli stessi, reale occasionalità dell'evento, immediata riparazione del danno, assunzione di responsabilità, elementi personali che dimostrino scarso pericolo sociale.
  • Quando si contesta in Cassazione il mancato riconoscimento di art. 131-bis è necessario contestare non solo il risultato ma le specifiche argomentazioni del giudice di merito, evidenziando errori di valutazione o lacune nella motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.