Circolare numero 127 del 9-6-1999
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le modifiche alla compilazione del campo "numero di rate prescelto" della sezione 6 del modello F24 e riepiloga i criteri per rateazione e compensazione. Dal mese di maggio 1999 il dato da indicare deve comprendere sia la rata in versamento sia il numero complessivo delle rate; l’obbligo è stato reso operativo dal 1° giugno 1999. Vengono inoltre precisati i casi in cui il dato va comunque indicato, anche per versamenti non rateizzabili, le modalità di compilazione in presenza di compensazioni e rateazioni insieme, e i limiti/ambiti di utilizzo dei crediti d’imposta, incluso l’elenco dei codici tributo per i quali non opera il limite annuale di 500 milioni di lire.
Riscossione unificata: compensazioni e rateizzazioni nel modello F24
Riscossione unificata: compensazioni e rateizzazioni nel modello F24
La circolare interviene sul modello F24 per aggiornare le modalità di compilazione del campo "numero di rate prescelto" e per chiarire il funzionamento delle compensazioni e delle rateazioni nell’ambito della riscossione unificata. Il documento recepisce e coordina gli effetti del nuovo foglio delle avvertenze approvato il 12 aprile 1999 e delle risoluzioni ministeriali n. 56/1999, n. 85/1999 e n. 86/1999.
Aggiornamento del campo "numero di rate prescelto"
Con il decreto 12 aprile 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999, è stato approvato il nuovo foglio delle avvertenze per la compilazione del modello F24. La modifica principale riguarda la sezione 6, nel cui campo "numero di rate prescelto" devono essere indicati, a decorrere dal mese di maggio 1999, sia il numero della rata in pagamento sia il numero complessivo delle rate prescelte. L’obbligo di compilazione è stato poi reso operativo dal 1° giugno 1999.
Il documento precisa che:
- l’opzione per la rateizzazione del saldo e del primo acconto di imposte e contributi deve essere esercitata nel modello UNICO;
- il numero delle rate è lo stesso per imposte e contributi;
- se il saldo IVA non viene differito e si sceglie di rateizzare anche il saldo IVA oltre al saldo e all’acconto di imposte e contributi derivanti da UNICO, occorre utilizzare modelli di pagamento distinti per evidenziare i diversi piani di rateazione.
Compilazione del numero di rate anche in presenza di importi non rateizzabili
La risoluzione n. 85 del 24 maggio 1999 chiarisce che il dato relativo al numero di rate va sempre indicato nella sezione 6 del modello F24, anche se il versamento effettuato con quel modello non è rateizzabile ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 241/1997.
Sono richiamati, a titolo esemplificativo, i versamenti di:
- datori di lavoro tenuti alla presentazione del DM10/2;
- datori di lavoro agricolo e PC/CF;
- CD/CM/IATP;
- pescatori autonomi;
- committenti di collaborazione coordinata e continuativa;
- artigiani e commercianti, con riferimento ai contributi sul minimale e al secondo acconto dei contributi sul reddito eccedente il minimale.
Non rientrano nella disciplina di rateizzazione richiamata, tra gli altri:
- i versamenti per condono legge 448/98, sia in unica soluzione sia rateizzati;
- le rateazioni ex art. 59 legge 449/97 e successive modificazioni dei premi INAIL;
- le ritenute IRPEF.
Coesistenza di versamenti rateizzati e non rateizzati
Qualora nello stesso modello F24 siano presenti importi rateizzati e importi non rateizzati, nel campo "numero di rate prescelto" deve essere riportato solo il dato relativo agli importi rateizzati ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 241/1997.
La risoluzione n. 85/1999 precisa inoltre che, se il contribuente intende effettuare in un’unica delega sia la compensazione sia la rateazione, deve indicare in due righe distinte della stessa sezione l’importo compensato e l’importo della rata, riportando nella sezione 6 il numero della rata del tributo o contributo rateizzato. Per i sostituti d’imposta che versano le trattenute IRPEF e addizionale regionale relative ai modelli 730, il dato da indicare è sempre 0101, indipendentemente dal numero di rate prescelto dal sostituito.
Modalità operative della rateazione
L’area avvertenze del nuovo F24 disciplina in modo puntuale la rateazione:
- se il contribuente ha esercitato l’opzione nella dichiarazione unificata, le somme dovute a saldo e ad acconto sono ripartite nel numero di rate mensili prescelto, con esclusione degli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre;
- il campo "numero di rate prescelto" deve contenere, per ciascun versamento, il numero della rata e il numero totale delle rate, ad esempio 0206 per la seconda di sei rate;
- in caso di versamento in unica soluzione, va indicato 0101;
- la prima rata va versata alla scadenza del saldo e/o dell’acconto, le successive entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA e entro la fine del mese per gli altri contribuenti;
- il pagamento rateale deve comunque concludersi entro il mese di novembre.
L’importo di ciascuna rata è costituito dalla quota capitale ripartita sul numero delle rate, maggiorata degli interessi da calcolare al tasso indicato presso banche, concessionari e agenzie postali. Gli interessi devono essere versati con l’apposito codice tributo o causale contributo di ciascuna sezione e decorrono dal termine ordinario previsto per il versamento in unica soluzione.
Compensazione nel modello F24
La circolare richiama la risoluzione n. 56/1999, secondo cui nell’ambito del versamento unitario è irrilevante il fatto che i crediti compensati siano imputati a una determinata entrata tributaria o contributiva piuttosto che a un’altra. Il contribuente deve quindi verificare solo quali tributi, contributi o altre somme possano essere versati o compensati con il modello F24.
In questo quadro, è possibile utilizzare in compensazione crediti e debiti relativi, tra l’altro, a imposte sui redditi, IVA, imposte sostitutive, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL e interessi da rateazione, secondo quanto previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, come aggiornato. Il testo aggiornato del comma 2 dell’art. 17 è riportato in allegato 5.
Limite annuo di 500 milioni di lire e crediti esclusi
La risoluzione n. 86/1999 affronta il tema del limite massimo di 500 milioni di lire annue per la compensazione dei crediti d’imposta e dei contributi, limite previsto fino all’anno 2000 dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241/1997.
La risoluzione afferma che tale limite non si applica ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, in quanto l’importo utilizzabile è già predeterminato e stanziato sui capitoli di spesa delle amministrazioni competenti. Tra i codici tributo esclusi dal limite sono elencati, tra gli altri:
- 6601;
- 6700;
- 6701;
- 6702;
- 6703;
- 6705;
- 6706;
- 6707;
- 6709;
- 6710;
- 6711;
- 6712;
- 6713;
- 6714;
- 6715;
- 6716;
- 6717;
- 6718;
-
La circolare evidenzia inoltre che i crediti relativi agli incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto e quelli per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli possono essere utilizzati in compensazione tramite F24 con tutte le entrate tributarie e contributive oggetto di versamento secondo la procedura del d.lgs. n. 241/1997.
Regole di compilazione della sezione compensazioni
Per la corretta fruizione della compensazione, il modello F24 richiede l’indicazione:
- del codice tributo o della causale contributo;
- del periodo di riferimento del credito;
- dell’importo a credito compensato;
- per i crediti previdenziali e assicurativi, degli ulteriori dati identificativi previsti.
Nelle sezioni 2 e 4 devono essere riportate solo le eccedenze d’imposta indicate in dichiarazione come importi da compensare; nelle sezioni 3 e 5 devono essere indicati i crediti verso gli enti previdenziali risultanti dalle denunce contributive. Se un solo modello non basta a contenere tutti i dati, occorre predisporne altri e sottoscriverli.
Il saldo finale della sezione 6 non può mai risultare negativo. Il credito può essere compensato solo fino ad azzeramento del saldo finale; l’eventuale eccedenza può essere utilizzata in successivi versamenti, nei limiti e con le modalità previste. Il modello deve essere presentato anche quando, per effetto delle compensazioni, il saldo finale è pari a zero; la circolare richiama espressamente la sanzione di L. 300.000 per omissione o ritardo nella presentazione in tale ipotesi.
Modalità di pagamento e ulteriori precisazioni
Il versamento con modello F24 può essere effettuato:
- in contanti;
- con carte PagoBANCOMAT presso gli sportelli abilitati;
- con assegni bancari o circolari presso le banche, a condizioni specifiche di importo e intestazione;
- con assegni bancari su piazza o circolari presso le agenzie postali;
- con assegni circolari e vaglia cambiari presso i concessionari.
Se l’assegno risulta anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. Il modello è disponibile sia in lire sia in euro; il pagamento in euro è ammesso se eseguito con assegno o mediante addebito su conto corrente detenuto in euro.
Riferimenti normativi richiamati
La circolare coordina e richiama i principali riferimenti normativi e amministrativi intervenuti nel 1999 in materia di F24, tra cui:
- d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in particolare gli artt. 17, 20 e 24;
- decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81, che modifica l’art. 17, comma 2;
- decreto 12 aprile 1999 di approvazione del nuovo foglio delle avvertenze;
- risoluzione ministeriale n. 56 del 29 marzo 1999;
- risoluzione ministeriale n. 85 del 24 maggio 1999;
- risoluzione ministeriale n. 86 del 24 maggio 1999.
Nel complesso, il documento fornisce istruzioni operative dettagliate per la compilazione del modello F24, con particolare attenzione a rateazioni, compensazioni, codici tributo e casi pratici di utilizzo, così da garantire una corretta acquisizione dei dati e una gestione uniforme dei versamenti unificati.
Punti principali
Nuove regole per il campo "numero di rate prescelto"
Il nuovo foglio delle avvertenze per il modello F24, approvato con decreto 12 aprile 1999, ha modificato le modalità di compilazione della sezione 6. Dal mese di maggio 1999 occorre indicare sia il numero della rata che si sta versando sia il numero totale delle rate, ad esempio 0206 per la seconda di sei rate. L’obbligo di indicazione è stato posticipato al 1° giugno 1999.
Versamenti rateizzabili e non rateizzabili nello stesso modello
Il numero delle rate va indicato anche quando, nello stesso F24, vi siano importi rateizzati e importi non rateizzati; in tal caso va riportato solo il dato riferito agli importi oggetto di rateazione ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 241/1997. La rateizzazione del saldo e del primo acconto di imposte e contributi deve essere esercitata nel modello UNICO, con identico numero di rate per imposte e contributi. Se il saldo IVA è rateizzato con numero di rate diverso rispetto ad altre imposte, occorre utilizzare modelli di pagamento separati.
Chiarimenti sulle compensazioni nel modello F24
La risoluzione n. 56/1999 chiarisce che, in sede di versamento unitario, è irrilevante a quale entrata tributaria o contributiva venga imputato il credito compensato. Il contribuente deve quindi verificare solo quali tributi, contributi o altre somme possono essere compensati o versati con F24, non il singolo debito con cui il credito viene abbinato. A titolo esemplificativo, con lo stesso F24 che paga il saldo o la prima rata del condono legge 448/98 può essere compensato un credito risultante da DM10/2.
Crediti e somme compensabili; casi esclusi
La circolare richiama l’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, come aggiornato, che individua i crediti e debiti gestibili con versamento unitario e compensazione. Precisa inoltre che alcuni versamenti non rientrano nella disciplina della rateizzazione richiamata, tra cui i versamenti per condono legge 448/98, le rateazioni ex art. 59 legge 449/97 e successive modificazioni dei premi INAIL, e le ritenute IRPEF. La risoluzione n. 86/1999 indica anche i crediti d’imposta da agevolazioni e incentivi fiscali per i quali non opera il limite annuo di 500 milioni di lire.
Limite di 500 milioni di lire e codici tributo esclusi
Fino all’anno 2000 il limite massimo compensabile è fissato in 500 milioni di lire per ciascun periodo d’imposta, ma la risoluzione n. 86/1999 esclude da tale vincolo i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni e incentivi fiscali. Tra i codici elencati figurano, tra gli altri, 6601, 6700, 6701, 6702, 6703, 6705, 6706, 6707, 6709, 6710, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718 e 6719.
Modalità di compilazione della compensazione
Per effettuare la compensazione occorre indicare il codice tributo o la causale contributo, il periodo di riferimento del credito, l’importo a credito compensato e, per i crediti previdenziali o assicurativi, gli ulteriori dati identificativi richiesti. Nelle sezioni 2 e 4 vanno riportate esclusivamente le eccedenze d’imposta da compensare; nelle sezioni 3 e 5 i crediti verso enti previdenziali risultanti dalle denunce contributive. Se il modello non basta per tutti i dati, devono essere compilati e sottoscritti più modelli. Il saldo finale della sezione 6 non può essere negativo e il modello va presentato anche se, per effetto delle compensazioni, il saldo è pari a zero.
Rateazione: termini, interessi e compilazione
Se il contribuente ha esercitato l’opzione in dichiarazione unificata, saldo e acconti dovuti sono ripartiti nel numero di rate mensili prescelto, salvo gli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre. La prima rata scade al termine ordinario del saldo o dell’acconto, le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti. Il pagamento rateale deve concludersi entro novembre. Gli interessi si calcolano sul capitale rateizzato al tasso indicato presso banche, concessionari e agenzie postali e devono essere versati con gli appositi codici tributo o causali.
Compensazione e rateazione nello stesso adempimento
Quando il contribuente intende avvalersi sia della compensazione sia della rateazione, può usare due modelli distinti: uno con saldo finale pari a zero per la parte compensata e uno per gli importi residui da rateizzare, comprensivi, dalla seconda rata in poi, anche degli interessi. La risoluzione n. 85/1999 precisa inoltre che, se in un unico modello convivono pagamenti rateizzati e non rateizzati, nel campo "numero di rate prescelto" va indicato solo il dato relativo alla parte rateizzata. I sostituti d’imposta che versano ritenute IRPEF e addizionale regionale per modelli 730 indicano sempre 0101, indipendentemente dal numero di rate scelto dal sostituito.
Modalità di pagamento e adempimenti formali
Il versamento può essere effettuato in contanti, con carte PagoBANCOMAT presso sportelli abilitati, con assegni bancari o circolari presso le banche, con assegni su piazza o circolari presso le agenzie postali e con assegni circolari o vaglia cambiari presso i concessionari, secondo le condizioni indicate. Se l’assegno è anche solo parzialmente scoperto o non pagabile, il versamento si considera omesso. Il modello è disponibile in lire e in euro; il pagamento in euro è ammesso se effettuato con assegno o mediante addebito in un conto corrente detenuto in euro.
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