Circolare numero 130 del 10-6-1999
Attività da esperire, da parte delle Sedi, nei casi di indebita riscossione di rate di pensione dopo la morte del beneficiario, in dipendenza della modalità e dell’Ente che ha provveduto al pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le attività che le Sedi devono svolgere nei casi di riscossione fraudolenta di rate di pensione dopo la morte del pensionato, distinguendo tra pagamento allo sportello senza delega, allo sportello con delega, accredito su conto corrente e pagamento mediante assegno circolare. Vengono indicate le modalità di richiesta di restituzione, le azioni da intraprendere in caso di mancata ottemperanza da parte dell’Ente pagatore o dei soggetti coinvolti, nonché l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria e di applicazione degli interessi legali. La circolare richiama inoltre la necessità di sospendere tempestivamente i pagamenti al momento della conoscenza del decesso e di vigilare sulle segnalazioni dei Comuni.
Recupero delle indebite riscossioni di rate di pensione dopo il decesso del beneficiario
Riscossioni fraudolente di rate di pensione dopo il decesso del beneficiario
La circolare riepiloga le procedure che le Sedi devono seguire per il recupero delle rate di pensione indebitamente riscosse o accreditate dopo la morte del pensionato. Le istruzioni variano in base alla modalità di pagamento e al soggetto pagatore, con particolare attenzione alla tempestività della richiesta di restituzione, agli eventuali recuperi coattivi e agli obblighi di denuncia penale.
Pagamenti allo sportello senza delega
Quando la pensione è stata pagata allo sportello a soggetto diverso dall’avente diritto e non risulta alcuna delega, la Sede deve richiedere con immediatezza all’Ente pagatore la restituzione dell’importo indebitamente percepito. La circolare richiama la presunzione di responsabilità, almeno per colpa, del funzionario che ha eseguito il pagamento e quindi dell’Ente pagatore, per mancato accertamento dell’identità del percettore.
Se l’Ente non restituisce spontaneamente le somme:
- nel caso di pagamento tramite Istituto di credito, la Sede deve avviare la procedura di recupero, anche coattivo, del credito nei confronti della banca;
- nel caso di pagamento tramite Poste Italiane, la Sede deve segnalare i fatti alla Direzione Generale - Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, che curerà il coinvolgimento della Direzione Generale delle Poste Italiane.
Pagamenti allo sportello con delega
Nei casi in cui la riscossione allo sportello sia avvenuta da parte di un delegato, la restituzione deve essere richiesta direttamente e immediatamente al delegato. Resta comunque necessario segnalare la circostanza all’Ente pagatore, per l’eventuale emersione di responsabilità interne e per consentire possibili azioni di rivalsa dell’Istituto.
Qualora, a giudizio della Sede, emergano responsabilità dell’Ente pagatore, la Sede deve trattare il caso come quelli privi di delega, applicando quindi le modalità operative previste per il punto A.
Accredito su conto corrente bancario
Per le rate accreditate su conto corrente bancario dopo il decesso del pensionato, la Banca è tenuta a restituire gli importi in base alle Convenzioni in essere con l’Istituto, anche se il conto è cointestato, incapiente o estinto. La richiesta di restituzione deve essere rivolta inizialmente alla Banca in ogni caso.
Se la Banca non adempie, la Sede deve procedere secondo la situazione concreta:
- se il conto corrente è legittimamente estinto, la restituzione va richiesta al cointestatario del conto, al coniuge superstite oppure agli eredi del pensionato, secondo il caso;
- se il conto è in essere e cointestato, la restituzione va richiesta al cointestatario;
- se il conto è in essere e non cointestato, la Sede deve avviare il recupero coattivo del credito nei confronti dell’Istituto bancario, poiché anche in tale ipotesi il pagamento è considerato eseguito senza il preventivo accertamento dell’identità del percettore.
In ogni caso, il diniego della banca deve essere segnalato alla Direzione Generale - Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio per le iniziative di competenza.
Pagamento mediante assegno circolare
Per le rate pagate mediante assegno circolare si applicano le medesime indicazioni previste per le riscossioni allo sportello senza delega. Pertanto, la Sede deve chiedere immediatamente la restituzione all’Ente pagatore e, in difetto, attivare le ulteriori azioni di recupero previste.
Denuncia all’Autorità Giudiziaria e interessi legali
La circolare sottolinea la rilevanza della materia e le possibili conseguenze in termini di danni e responsabilità dei dipendenti. Nei casi descritti deve essere presentata apposita denuncia all’Autorità Giudiziaria con la modalità indicata dalla circolare n. 114 del 17 maggio 1990, poiché il comportamento dell’indebito percettore può integrare un reato perseguibile d’ufficio.
Se il conto corrente è cointestato, la denuncia all’A.G. deve essere inoltrata solo quando vi siano elementi non equivoci di responsabilità del cointestatario, da valutare attentamente insieme al legale di Sede.
In sede di recupero coattivo del credito, le Sedi devono inoltre richiedere gli interessi legali a decorrere dalla data dell’indebita riscossione.
Norme escluse e vigilanza sulle procedure
La circolare precisa che alle fattispecie in esame non si applicano:
- l’art. 80 del R.D. n. 1422/1924;
- l’art. 52 della legge n. 88/1989;
- l’art. 13 della legge n. 412/1991;
- la sanatoria di cui all’art. 1, commi da 260 a 265, della legge n. 662/1996.
Le Sedi Regionali devono vigilare affinché le SAP assicurino uniformità di comportamento, con particolare riguardo alla sospensione immediata dei pagamenti non appena si venga a conoscenza del decesso del pensionato, così da attivare tempestivamente i recuperi.
La circolare evidenzia inoltre l’esigenza di rilevare sistematicamente le circostanze che abbiano causato la mancata sospensione tempestiva dei pagamenti, per prevenire fenomeni patologici e rimuoverne le cause di ritardo. Un’attenzione specifica è richiesta per l’omessa o ritardata comunicazione dei decessi da parte dei Comuni, rispetto ai quali devono essere avviati contatti e azioni di sensibilizzazione in conformità alla circolare n. 199 del 15 ottobre 1996.
Punti principali
Pagamenti allo sportello senza delega
Quando la rata è stata riscossa allo sportello da persona diversa dall’avente diritto e non risulta rilasciata delega, la Sede deve chiedere con immediatezza all’Ente pagatore la restituzione della somma indebitamente percepita. Se l’Ente non restituisce, la Sede avvia il recupero del credito: coattivo nei confronti della banca, mentre per Poste Italiane segnala il caso alla Direzione Generale - Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, che interverrà verso la Direzione Generale delle Poste Italiane.
Pagamenti allo sportello con delega
Se la riscossione avviene allo sportello con delega, la restituzione deve essere richiesta direttamente e subito al delegato. La circostanza va comunque segnalata all’Ente pagatore per eventuali responsabilità interne e per possibili rivalse dell’Istituto. Se, a giudizio della Sede, emergono responsabilità dell’Ente pagatore, si applicano le stesse modalità previste per i casi senza delega.
Accredito su conto corrente bancario
Per le rate accreditate su conto corrente dopo il decesso del pensionato, la Banca è tenuta a restituire gli importi in base alle Convenzioni vigenti, anche se il conto è cointestato, incapiente o estinto. Se la Banca non ottempera, la Sede deve chiedere la restituzione: al cointestatario, al coniuge superstite o agli eredi, se il conto è legittimamente estinto; al cointestatario, se il conto è in essere e cointestato; alla banca, con recupero coattivo, se il conto è in essere e non cointestato. In ogni caso il diniego della Banca va segnalato alla Direzione Generale - Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.
Pagamento mediante assegno circolare
Per le riscossioni avvenute tramite assegno circolare si applicano le indicazioni previste per i pagamenti allo sportello senza delega, quindi con richiesta immediata di restituzione all’Ente pagatore e successive azioni di recupero in caso di mancata restituzione.
Denuncia all’Autorità Giudiziaria e interessi
Nei casi descritti deve essere presentata denuncia all’Autorità Giudiziaria secondo la circolare n. 114 del 17 maggio 1990, poiché il comportamento dell’indebito percettore può integrare un reato perseguibile d’ufficio. Se il conto è cointestato, la denuncia va presentata solo in presenza di elementi non equivoci di responsabilità del cointestatario, da valutare con il legale di Sede. In sede di recupero coattivo devono essere richiesti anche gli interessi legali dalla data dell’indebita riscossione.
Norme non applicabili e vigilanza organizzativa
La circolare esclude l’applicazione, sia in sede amministrativa sia in sede legale, dell’art. 80 del R.D. n. 1422/1924, dell’art. 52 della legge n. 88/1989, dell’art. 13 della legge n. 412/1991 e della sanatoria di cui all’art. 1, commi 260-265, della legge n. 662/1996. Le Sedi Regionali devono vigilare affinché le SAP assicurino uniformità di comportamento e sospensione immediata dei pagamenti non appena si abbia notizia del decesso, attivando i recuperi e rilevando le cause dei ritardi, con particolare attenzione alle omissioni o ai ritardi di comunicazione dei decessi da parte dei Comuni, da contrastare con contatti e azioni di sensibilizzazione in conformità alla circolare n. 199 del 15 ottobre 1996.
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