Sentenza del 01/04/2015 n. 3078 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Reddito d'impresa - Inerenza dei costi - Necessaria connessione a precisa componente reddituale - Non sussiste - Necessaria connessione alla attività d'impresa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che l'inerenza non richiede un collegamento diretto e puntuale tra il singolo costo e uno specifico ricavo. È invece necessario dimostrare un collegamento reale, anche indiretto o potenziale, tra la spesa e l'attività d'impresa. Dal testo fornito non risultano le parti del giudizio né l'esito processuale concreto, per cui non è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il principio di inerenza dei costi ai fini della determinazione del reddito d'impresa soggetto a IRES. Il costo non deve necessariamente essere collegato a una specifica componente positiva di reddito; è sufficiente che presenti una connessione concreta con l'attività d'impresa complessivamente considerata e che sia astrattamente idoneo a contribuire alla produzione di utili. La valutazione deve tenere conto dell'attività effettivamente esercitata, delle dimensioni dell'impresa e delle sue esigenze imprenditoriali.
Norme richiamate
Principio di inerenza dei costi ai fini della determinazione del reddito d'impresa
Un costo assume rilevanza non tanto per la propria esplicita connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili.
La deducibilità del costo dipende dal suo collegamento con l'attività d'impresa nel suo complesso, non dalla necessità di individuare uno specifico ricavo cui imputarlo direttamente.
Massime di principio
- Per valutare l'inerenza di una spesa occorre considerare l'attività concretamente esercitata dall'impresa e non soltanto la presenza di un ricavo specificamente collegato al costo.
- Un costo può essere inerente anche se produce benefici indiretti o potenziali, purché sia ragionevolmente collegato alla gestione e alle finalità economiche dell'impresa.
- La valutazione deve essere concreta e proporzionata alle dimensioni, alla struttura e alle esigenze imprenditoriali del contribuente.
- L'assenza di un collegamento diretto con una singola componente positiva di reddito non comporta automaticamente l'indeducibilità della spesa.
- Il contribuente dovrebbe documentare la funzione aziendale della spesa, spiegando come essa sia collegata all'attività esercitata e potenzialmente idonea a produrre utilità economiche.
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