Cassazione Penale, Sentenza n. 4463/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 18/09/2019 con cui il GIP aveva dichiarato il non doversi procedere nei suoi confronti per estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova e, contestualmente, aveva confermato l'affidamento definitivo degli animali sequestrati agli attuali affidatari. Lamentava che, avendo il Tribunale emesso una declaratoria di non luogo a procedere, avrebbe dovuto disporre la restituzione degli animali al proprietario nonostante l'affido e che mancavano i presupposti per ordinare la confisca degli animali, sia a titolo facoltativo sia obbligatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova (art. 464-septies c.p.p.; estinzione ai sensi dell'art. 168-ter c.p.) non equivale a una sentenza di condanna o a un patteggiamento e quindi non può costituire titolo per disporre la confisca ex art. 544-sexies c.p. Vista l'assenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, la confisca degli animali era illegittima: la Corte ha annullato senz'altro il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca degli animali e ha disposto la restituzione agli aventi diritto.
Norme richiamate
art. 544-bis c.p.
Norma che disciplina il reato contestato (maltrattamento di animali); citata come titolo di imputazione ma non centrale alla decisione sulla confisca.
art. 544-ter c.p.
Ulteriore norma collegata ai reati contestati; rilevante alla posizione sostanziale ma non idonea a giustificare la confisca in assenza di condanna.
art. 464-septies c.p.p.
Disciplina la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova; la Corte ha interpretato che tale decisione non esprime un accertamento pieno della responsabilità e non è equiparabile a una condanna.
art. 168-ter c.p.
Prevede l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; la Corte ha sottolineato che questa estinzione prescinde da un accertamento di responsabilità penale.
art. 544-sexies c.p.
Norma che prevede la confisca degli animali in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta; la Corte ha ritenuto che la confisca presuppone una sentenza di condanna o patteggiamento e non può essere ordinata dopo una declaratoria di estinzione per messa alla prova.
art. 568, comma 5 c.p.p.
Presupposto procedurale per la conversione dell'appello in ricorso per cassazione; utilizzato per la maturazione del rito in Cassazione.
art. 240 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente nella deduzione sulla inidoneità degli elementi per la confisca; la Corte però ha fondato la decisione sul carattere non equivalente della messa alla prova rispetto alla condanna (art. 544-sexies).
art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001
Citata nella giurisprudenza richiamata per spiegare che alcune misure (es. ordine di demolizione) richiedono condanna; analogia utilizzata dalla Corte per sostenere che misure patrimoniali o reali richiedono una condanna e non possono essere basate sulla sola estinzione per messa alla prova.
Massime di principio
- La declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non equivale a una sentenza di condanna e non fornisce titolo per disporre misure estintive o patrimoniali che la legge lega alla condanna (es. confisca ex art. 544-sexies c.p.).
- La confisca di beni (compresi animali) prevista da norme speciali che richiedono la condanna o l'applicazione della pena su richiesta non può essere disposta quando la posizione dell'imputato si chiude con la messa alla prova positiva e la conseguente estinzione del reato.
- In presenza di una declaratoria di non luogo a procedere per messa alla prova positiva, gli animali o i beni sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto salvo diverso e specifico titolo di legge che giustifichi il mantenimento del sequestro.
- Qualora si desideri una misura definitiva sui beni o animali collegata a violazioni penali, è necessario valutare se esiste una condanna, un patteggiamento o altra misura che la legge espressamente collega a effetti reali o patrimoniali; l'assenza di condanna limita le opzioni del giudice penale.
- In casi analoghi verificare sempre la natura del provvedimento che ha estinto il reato (condanna vs estinzione per messa alla prova) prima di disporre misure reali o patrimoniali; se la confisca è richiesta dall'amministrazione o da terzi, considerare la competenza dell'autorità amministrativa per sanzioni diverse dalla confisca penale.
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