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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15190/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Due società creditrici avevano agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei loro confronti l'atto del 17 agosto 2012 con cui due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale conferendovi quasi tutti gli immobili in comproprietà e quelli di proprietà esclusiva della ricorrente. I crediti azionati derivavano da rapporti commerciali con la società semplice di cui i convenuti erano soci e da decreti ingiuntivi non opposti. Il tribunale aveva accolto la revocatoria solo nei confronti del coniuge, rigettandola verso la ricorrente ritenendo, da un lato, che i crediti fossero sorti dopo la costituzione del fondo e, dall'altro, che la ricorrente beneficiasse di una limitazione di responsabilità prevista dallo statuto della società semplice. La corte d'appello ha invece esteso l'inefficacia anche alla ricorrente, osservando che i crediti traevano origine da fatture anteriori al fondo patrimoniale e che i decreti ingiuntivi avevano solo accertato giudizialmente crediti già esistenti, non costituiti ex novo; ha inoltre ritenuto che la clausola di limitazione di responsabilità avrebbe dovuto essere fatta valere nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi, restando coperta dal giudicato l'esistenza del credito e l'assenza di fatti impeditivi anteriori non dedotti. La ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sull'appello per asserita genericità dell'atto di gravame e carenza di interesse; (2) nullità della decisione per avere la corte d'appello qualificato come erronea l'affermazione del primo giudice sull'anteriorità/posteriorità del credito, sostenendo che il credito verso di lei sarebbe sorto solo con il decreto ingiuntivo divenuto definitivo; (3) violazione dell'art. 2267 c.c. per non avere riconosciuto efficacia alla limitazione pattizia di responsabilità nella società semplice; (4) violazione dell'art. 2901 c.c. per mancata verifica di tutti i presupposti della revocatoria e per avere ravvisato la scientia damni nonostante la limitazione di responsabilità societaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, preliminarmente, che il ricorso non era stato notificato a un litisconsorte necessario, ma ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio perché il ricorso era prima facie inammissibile. Nel merito dei motivi, ha giudicato il primo inammissibile per mancata specifica indicazione e localizzazione dell'atto di appello e per mancato confronto con la ratio della sentenza impugnata; il secondo inammissibile perché aspecifico e perché la censura contrastava con il principio secondo cui, ai fini della revocatoria, conta il momento di insorgenza del credito e non quello del suo accertamento giudiziale; il terzo inammissibile perché pretendeva di opporsi a un principio consolidato sul giudicato, che copre il dedotto e il deducibile; il quarto inammissibile perché non si confrontava con la motivazione autonoma sulla sussistenza dell'eventus damni e della consapevolezza di ledere le ragioni creditorie, nonché sulla mancata contestazione di debiti anteriori. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Ai fini dell'azione revocatoria rileva che il credito sia anteriore all'atto dispositivo secondo il momento della sua insorgenza, non quello del suo successivo accertamento giudiziale; inoltre devono sussistere i presupposti dell'eventus damni e della consapevolezza del pregiudizio.

  • art. 2267 c.c.

    La limitazione convenzionale della responsabilità del socio nella società semplice non incide sulla natura e sull'anteriorità del credito già sorto, e la relativa eccezione va fatta valere nel giudizio relativo al credito.

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza e delle doglianze, con critica argomentata delle ragioni del primo giudice, senza formule sacramentali.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parte del combinato disposto asseritamente violato, senza che la censura risultasse idoneamente specificata.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parte del combinato disposto asseritamente violato, senza concreta specificazione della violazione.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interesse ad impugnare, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e inconsistente.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intelligibili, idonei a confrontarsi con la decisione impugnata; il motivo che non critica la ratio decidendi è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Chi deduce un vizio processuale deve specificare e localizzare l'atto o documento rilevante nel fascicolo; la mancata riproduzione e localizzazione comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato quale parametro per le doglianze di nullità processuale, ma la Corte ha rilevato che le censure erano aspecifiche e non autosufficienti.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre elementi per mutare l'orientamento.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Invocati per affermare che il giudice deve evitare attività processuali inutili; per ciò la Corte ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio in presenza di ricorso prima facie inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo va valutata in base al momento in cui il credito sorge, non al momento del suo accertamento giudiziale o della formazione del giudicato sul titolo monitorio.
  • Un decreto ingiuntivo non opposto non crea il credito ma lo accerta; quindi, ai fini della revocatoria, non sposta in avanti la data di insorgenza del credito se esso deriva da rapporti e prestazioni anteriori.
  • La limitazione pattizia della responsabilità di un socio di società semplice non impedisce, di per sé, di considerare il credito come già esistente nei suoi confronti quando il rapporto obbligatorio sia sorto prima dell'atto dispositivo; l'eccezione deve essere fatta valere nel giudizio sul credito.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica di una ratio autonoma determina inammissibilità.
  • Quando si deduce un error in procedendo, il ricorrente deve indicare puntualmente e localizzare l'atto o il documento su cui fonda la censura; la sola affermazione generica non consente il controllo di legittimità.
  • È superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso è prima facie inammissibile o infondato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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