Cassazione Civile, Ordinanza n. 11245/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un controllo della Guardia di Finanza in un esercizio commerciale, dove erano stati rinvenuti quattro dispositivi informatici ("totem") collegati via internet a siti di gioco online non interconnessi alla rete statale. Sulla base di tali risultanze, prima l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva contestato l'illecito amministrativo rilevante ai fini dell'imposta unica sulle scommesse; poi l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2015, recuperando a tassazione redditi per euro 119.400, oltre interessi e sanzioni, assumendo che il contribuente svolgesse attività di raccolta di giocate in assenza di dichiarazione. Il contribuente aveva sostenuto che i dispositivi fossero meri strumenti di navigazione internet, privi di funzionalità di gioco con vincita in denaro, e che mancassero prove sia dell'effettiva attività intermediativa sia di un vantaggio economico percepito. In appello era stata confermata la pretesa. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1, comma 646, lett. b), L. 190/2014, per erronea affermazione dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione e per omessa considerazione della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 104/2025 che ha dichiarato illegittimo il presupposto normativo dell'intera sequenza; 2) violazione dell'art. 1, comma 646, lett. b), L. 190/2014 e degli artt. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S., sostenendo che la sola possibilità di accesso a siti di gioco non basti a qualificare i dispositivi come apparecchi destinati al gioco con vincita in denaro, in mancanza di prova di vincite, intermediazione o utili; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, contestando la condanna alle spese in favore dell'Ufficio difeso da propri funzionari. Il ricorrente ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2025 e l'annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente, annullando l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, d.l. 158/2012 avesse travolto il presupposto normativo su cui si fondava l'intera ricostruzione accertativa e presuntiva, privando di base sia la contestazione amministrativa originaria sia la successiva pretesa tributaria. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, considerando la natura sopravvenuta e recente della pronuncia costituzionale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
richiamato per censurare il governo dell'onere probatorio nel processo tributario
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione
art. 1, comma 646, lett. b), L. 190/2014
norma utilizzata nei gradi di merito per qualificare gli apparecchi come strumenti idonei al gioco con vincita in denaro; la Cassazione ne esclude la sufficienza probatoria una volta venuto meno il presupposto normativo amministrativo collegato
art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la mera accessibilità a siti di gioco non basti a integrare la fattispecie di apparecchio da gioco
art. 91 c.p.c.
richiamato per censurare la condanna alle spese
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992
norma applicata dalla sentenza d'appello per la liquidazione delle spese in favore dell'Ufficio
art. 1, comma 67, L. 220/2010
richiamato come base del meccanismo di trasmissione dell'imponibile accertato ai fini dell'imposta unica all'accertamento fiscale
art. 7, comma 3-quater, d.l. 158/2012
disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima; il suo venir meno travolge il presupposto della sequenza procedimentale e dell'impostazione presuntiva
art. 1 Prot. add. CEDU
richiamato dal ricorrente tra i parametri asseritamente lesi dalla disciplina censurata
artt. 16 e 17 Carta di Nizza
richiamati dal ricorrente tra i parametri sovranazionali invocati
artt. 3, 23, 25, 41, 42, 53 e 117 Cost.
richiamati dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale consequenziale
Massime di principio
- Quando la pretesa fiscale si fonda in via presuntiva su un presupposto amministrativo poi caducato da una pronuncia di illegittimità costituzionale, viene meno la base normativa dell'intero impianto accertativo e la presunzione non può reggere da sola.
- La mera idoneità tecnica di un apparecchio ad accedere a contenuti di gioco non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'esercizio di un'attività di raccolta di giocate né la produzione di ricavi imponibili, se mancano ulteriori riscontri fattuali gravi, precisi e concordanti.
- Nel processo tributario, l'utilizzo di presunzioni per ricostruire ricavi o redditi richiede un supporto probatorio che non può risolversi nella sola presenza di strumenti potenzialmente utilizzabili per attività illecite o economicamente rilevanti.
- Se la norma presupposta dall'atto amministrativo viene espunta dall'ordinamento, l'accertamento derivato che si fonda esclusivamente su quella norma può essere annullato senza rinvio, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Le spese possono essere compensate integralmente quando l'esito della lite è determinato da un significativo e sopravvenuto mutamento del quadro normativo-costituzionale intervenuto nel corso del giudizio.
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