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Sentenza

Sentenza n. 1119/2026 - Roma, Sezione 3

per l'accertamento del diritto del minore -OMISSIS-alla fruizione del trattamento riabilitativo ABA pari a 20 ore settimanali, per la durata di 48 mesi a carico dell'ASL Roma 2, in persona del legale rappresentante p.t. ovvero in difetto di erogazione diretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi in favore dalla ricorrente NONCHE' PER LA CONDANNA dell'ASL Roma 2, in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso a favore della ricorrente dell'importo pari ad € 23.276,88 (ventitremiladuecentosettantasei/88) per la somministrazione della terapia riabilitativa ABA riferita agli anni 2019/2020/2021/2022 come documentato dalle fatture prodotte.

Giustizia amministrativa202215121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: condotta omissiva dell’ASL consistente nella mancata erogazione diretta o indiretta del trattamento riabilitativo ABA e nella mancata predisposizione del progetto terapeutico individualizzato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, quale genitore di un minore nato nel 2014 e affetto da disturbo dello spettro autistico, ha chiesto l’accertamento del diritto alla fruizione del trattamento riabilitativo ABA per 20 ore settimanali e 48 mesi, a carico dell’ASL Roma 2, nonché il rimborso di euro 23.276,88 per le terapie sostenute presso un centro privato negli anni 2019-2022. Ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 833/1978, dell’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992, delle linee guida nazionali e regionali sui disturbi dello spettro autistico, nonché l’eccesso di potere, sostenendo che l’ASL, per carenze strutturali e organizzative, non avrebbe preso in carico il minore, predisposto il progetto terapeutico individualizzato e garantito il trattamento ABA, ritenuto necessario sulla base di prescrizioni e relazioni medico-specialistiche. L’ASL ha rappresentato che la famiglia aveva scelto autonomamente il centro privato senza una previa indicazione aziendale per la terapia ABA; che aveva proposto un servizio di assistenza domiciliare SAISH per sei ore settimanali, inizialmente rifiutato dalla madre e successivamente attivato; e che i genitori non si erano presentati agli incontri e alle visite convocati per la valutazione dei bisogni assistenziali e il monitoraggio del minore.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha escluso che dalle norme sui LEA, dalle linee guida sull’autismo e dal riconoscimento della terapia ABA tra i trattamenti astrattamente rientranti nei livelli essenziali di assistenza derivi un diritto soggettivo perfetto del privato all’erogazione di quello specifico trattamento, nella misura e per la durata richieste. L’erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale presuppone che la terapia sia individuata come appropriata nel piano o progetto terapeutico individualizzato predisposto dall’équipe pubblica competente, sulla base di una valutazione caso-specifica e delle evidenze scientifiche disponibili. La scelta del trattamento non può essere rimessa unilateralmente alla famiglia o a un centro privato di fiducia. Nel caso concreto, l’ASL aveva avviato iniziative di presa in carico e aveva convocato i genitori per valutare i bisogni del minore, ma questi non avevano partecipato agli incontri e alle visite indicati; inoltre, la terapia ABA praticata privatamente non risultava previamente prescritta o individuata dall’ASL nel progetto terapeutico. Sono stati quindi ritenuti infondati i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere e non è stato riconosciuto né il diritto alla specifica terapia ABA né il rimborso delle spese sostenute privatamente. Spese di lite compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 502/1992

    Il Servizio sanitario nazionale assicura ... i livelli essenziali e uniformi di assistenza ... nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.

    La presa in carico del disturbo dello spettro autistico deve rispettare appropriatezza, evidenze scientifiche ed economicità nell’impiego delle risorse.

  • art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992

    Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano ... evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute ...

    Le prestazioni sono erogabili a carico del SSN se sostenute da evidenze scientifiche di significativo beneficio; l’inclusione di una metodica tra quelle astrattamente riconosciute non impone però la sua applicazione a ogni paziente.

  • art. 2 legge 134/2015

    L’Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita.

    Le linee guida costituiscono il riferimento scientifico aggiornabile per la scelta dei trattamenti, senza attribuire al privato il potere di imporre una specifica metodica.

  • art. 3 legge 134/2015

    Si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento ... delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

    La tutela sanitaria dell’autismo comprende il trattamento individualizzato, da determinarsi sulla base delle evidenze scientifiche e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

  • art. 4 legge 134/2015

    Il Ministero della salute ... provvede ... all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali.

    Le linee di indirizzo orientano la qualità e l’appropriatezza degli interventi assistenziali.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico ... le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

    La garanzia dei LEA riguarda il trattamento individualizzato fondato sulle più avanzate evidenze scientifiche, non una specifica terapia liberamente selezionata dall’assistito.

  • deliberazione Giunta regionale Lazio n. 75 del 13 febbraio 2018

    Attribuisce alle strutture e alle équipe territoriali dell’ASL la presa in carico, la predisposizione e la pianificazione del progetto terapeutico-abilitativo-educativo individualizzato e la verifica periodica degli esiti.

  • art. 74 legge regionale Lazio n. 7/2018

    La Regione ... individua nelle linee guida ... i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA ...).

    La terapia ABA è riconosciuta tra i programmi con evidenza scientifica, ma tale riconoscimento non determina automaticamente il diritto individuale alla sua erogazione in una misura predeterminata.

Massime di principio

  • L’inclusione di una specifica metodica terapeutica tra i trattamenti astrattamente riconducibili ai LEA non attribuisce automaticamente all’assistito un diritto soggettivo perfetto alla sua erogazione, nella misura e per la durata unilateralmente richieste.
  • Per i disturbi dello spettro autistico, la prestazione sanitaria dovuta dal SSN deve essere individuata attraverso un piano o progetto terapeutico individualizzato predisposto dall’équipe pubblica competente, sulla base della valutazione caso-specifica, delle evidenze scientifiche disponibili e del principio di appropriatezza.
  • Il privato non può imporre all’azienda sanitaria la terapia scelta autonomamente presso un centro di fiducia, sostituendo la propria valutazione o quella del centro privato a quella dell’équipe del SSN; la scelta del trattamento compete all’amministrazione sanitaria nell’esercizio della discrezionalità tecnica, ferma la garanzia dei LEA effettivamente necessari.
  • La collaborazione dei genitori è necessaria per consentire all’ASL di svolgere la valutazione multidisciplinare, predisporre il progetto terapeutico individualizzato e definire le prestazioni da erogare; la mancata partecipazione agli incontri e alle visite può impedire l’accertamento del diritto alla specifica prestazione richiesta.
  • Il riconoscimento dei LEA per la cura e il trattamento individualizzato dell’autismo impone al SSN di garantire una presa in carico appropriata, ma non comporta il rimborso delle spese sostenute privatamente per una terapia non previamente individuata o autorizzata dall’ASL nel progetto terapeutico individualizzato.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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