Sentenza n. 610/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del decreto prot.P-LI/L/N/2020/-OMISSIS-, notificato in data 24/09/2021, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Livorno ha comunicato la nullità del contratto di soggiorno sottoscritto in data 28/07/2021 dal lavoratore -OMISSIS-ed il datore di lavoro -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di dichiarazione della nullità del contratto di soggiorno sottoscritto nell'ambito della procedura di emersione del lavoro irregolare
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto notificato il 24 settembre 2021 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Livorno aveva dichiarato nullo il contratto di soggiorno sottoscritto il 28 luglio 2021, dopo avere accertato che il certificato di idoneità alloggiativa prodotto dal datore di lavoro era contraffatto. In via preliminare ha dedotto la mancata traduzione del provvedimento in una lingua a lui conosciuta, chiedendo la rimessione in termini per superare la tardività del ricorso. Nel merito ha sostenuto che l'art. 103, comma 18, del decreto-legge n. 34/2020 riguarderebbe soltanto le false dichiarazioni relative all'esistenza, effettività e durata del rapporto di lavoro e non anche quelle concernenti l'idoneità alloggiativa, ritenuta elemento estraneo alla domanda di emersione. Da ciò ha dedotto l'illegittimità della dichiarazione di nullità del contratto di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto superabile la questione della tempestività, senza pronunciarsi espressamente sulla rimessione in termini, perché l'impugnazione era palesemente infondata nel merito. Ha rilevato che, nel modulo presentato dal datore di lavoro, questi si impegnava a fornire al lavoratore straniero un alloggio conforme ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Pertanto, la sistemazione alloggiativa non è estranea alla domanda di emersione, ma costituisce un elemento rilevante e costitutivo della stessa. La falsa attestazione dell'idoneità abitativa, realizzata mediante produzione di documenti contraffatti, integra quindi la fattispecie dell'istanza contenente dati non rispondenti al vero prevista dall'art. 103, comma 18, del decreto-legge n. 34/2020. Ne consegue la legittimità della nullità del contratto di soggiorno e della revoca dell'eventuale permesso di soggiorno rilasciato. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 103 d.l. n. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare e, al comma 18, sanziona con la nullità del contratto di soggiorno e la revoca dell'eventuale permesso di soggiorno le istanze contenenti dati non rispondenti al vero.
art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020
istanza contenente dati non rispondenti al vero
La previsione si applica anche alla falsa attestazione dell'idoneità alloggiativa, poiché la sistemazione abitativa conforme ai parametri di legge è elemento rilevante e costitutivo della domanda di emersione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione in base alla quale si è svolta l'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione del lavoro irregolare, l'impegno del datore di lavoro a fornire al lavoratore straniero un alloggio conforme ai parametri minimi previsti dalla legge rende la sistemazione alloggiativa un elemento rilevante e costitutivo dell'istanza.
- La falsa attestazione dell'idoneità alloggiativa, anche mediante produzione di documentazione contraffatta, integra la presentazione di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero ai sensi dell'art. 103, comma 18, del d.l. n. 34/2020.
- La sanzione della nullità del contratto di soggiorno prevista dall'art. 103, comma 18, del d.l. n. 34/2020 può essere applicata quando la falsità riguarda l'idoneità dell'alloggio offerto al lavoratore, e non soltanto quando concerne l'esistenza, l'effettività o la durata del rapporto di lavoro.
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