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Sentenza

Sentenza n. 643/2026 - Bari, Sezione 3

per l’annullamento della delibera di Giunta Municipale n° 237 del 02/12/2024, pubblicata in pari data presso l’Albo Pretorio, con la quale il Comune di Andria ha approvato le tariffe e i coefficienti moltiplicatori per l’anno 2025 del Canone Unico Patrimoniale; nei limiti di interesse, della delibera di Consiglio Comunale n° 1 del 07/01/2025, pubblicata in data 20/01/2025 presso l’Albo Pretorio, con la quale il Comune di Andria ha approvato le modifiche al Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, trattate nella Delibera di G.M. n° 237/24; nei limiti di interesse, del Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, pubblicato in data 28/01/2025 e dei relativi allegati.

Giustizia amministrativa202500651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera di Giunta comunale che ha approvato le tariffe e i coefficienti moltiplicatori del Canone Unico Patrimoniale per il 2025, nonché delibera consiliare modificativa del regolamento e regolamento aggiornato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, inizialmente proponenti ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e successivamente trasposti in sede giurisdizionale a seguito dell'opposizione di una società destinataria di un avviso di pagamento, hanno impugnato gli atti comunali relativi al Canone Unico Patrimoniale. Hanno dedotto: la violazione dell'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, per mancato rispetto del principio di invarianza del gettito e per assenza di una seria istruttoria comparativa, rilevando un aumento del gettito previsionale da euro 1.305.152,48 per il 2024 a euro 1.328.199,21 per il 2025; l'illegittima introduzione, nel regolamento comunale, di criteri di calcolo non previsti dalla normativa primaria, riferiti al sacrificio imposto alla collettività e al valore economico dell'area in relazione all'attività del titolare; la sproporzione e irragionevolezza della manovra tariffaria, che avrebbe gravato in modo particolare sui dehors, utilizzati come strumento compensativo senza adeguata motivazione. Il Comune ha eccepito l'irritualità della trasposizione e ha sostenuto che l'invarianza riguardasse il gettito complessivo, non le singole componenti o posizioni individuali, nonché la legittimità dei coefficienti e della rimodulazione tariffaria. I ricorrenti avevano inoltre riferito che gli avvisi di pagamento originari erano stati annullati in autotutela e riemessi con una riduzione del 30 per cento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto rituale la trasposizione dal ricorso straordinario al giudizio giurisdizionale, non ravvisando un uso abusivo dell'opposizione prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971. Ha dichiarato ammissibile e tempestiva l'impugnazione: trattandosi di atti generali, la lesività per il singolo esercente si concretizza e può essere conosciuta con adeguata caratterizzazione alla notifica dell'avviso di pagamento, dal quale decorre il termine per impugnare gli atti presupposti. Ha ritenuto irrilevante, rispetto all'oggetto del giudizio, l'annullamento e la riemissione degli avvisi, trattandosi di vicende della fase applicativa. Nel merito, ha escluso la violazione del principio di invarianza del gettito: l'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019 non impone un vincolo aritmetico rigido, ammette la variazione delle tariffe secondo ragionevolezza e gradualità e mira a garantire la continuità del gettito complessivo, non l'identità assoluta nel tempo. Lo scostamento previsionale dell'1,77 per cento è stato ritenuto fisiologico e compatibile con la gradualità. Ha respinto anche la censura sui coefficienti regolamentari, ritenendo che il parametro delle finalità dell'occupazione, previsto dal comma 824, consenta di considerare il valore economico dell'area in relazione all'attività svolta, mentre il riferimento al sacrificio imposto alla collettività costituisce specificazione dell'impatto urbanistico dell'occupazione, richiamato dal comma 817. La maggiore articolazione dei coefficienti per i dehors è stata giudicata ragionevole in considerazione del loro impatto fisico sullo spazio pubblico e del vantaggio economico prodotto per l'esercente, nonché della diversità rispetto alle esposizioni pubblicitarie. È stata infine respinta la censura di sproporzione e irragionevolezza: la relazione del settore entrate documentava una logica compensativa tra aumenti e riduzioni applicati a diverse categorie di occupazioni; l'aumento complessivo risultava contenuto; inoltre, il Comune applicava stabilmente una riduzione del 30 per cento per i dehors permanenti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    opposizione proposta ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 1971

    L'opposizione proposta dal soggetto indicato come potenziale controinteressato ha consentito la rituale trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; non è stato ravvisato un uso abusivo dello strumento.

  • art. 1, comma 817, legge n. 160/2019

    in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone

    Il principio di invarianza del gettito non costituisce un vincolo aritmetico rigido né impedisce variazioni tariffarie successive; consente modifiche delle tariffe secondo ragionevolezza e gradualità, in relazione anche all'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni.

  • art. 1, comma 824, legge n. 160/2019

    durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale

    Il parametro delle finalità dell'occupazione legittima la graduazione del canone in relazione al valore economico dell'area e all'attività esercitata dal titolare.

  • art. 52 d.lgs. n. 446/1997

    Riconosce l'autonomia regolamentare degli enti locali, nell'esercizio della quale il Comune può specificare i parametri legislativi di determinazione e variazione del canone senza introdurre criteri estranei alla norma primaria.

  • art. 119 Cost.

    L'autonomia finanziaria dell'ente locale non è compressa dal principio di invarianza al punto da impedire ogni adeguamento tariffario nel tempo.

Massime di principio

  • Il principio di invarianza del gettito previsto per il Canone Unico Patrimoniale non impone una corrispondenza aritmetica assoluta tra il gettito dei diversi esercizi né impedisce la rimodulazione delle tariffe; esso opera come criterio di continuità complessiva e può essere derogato o adeguato mediante variazioni ragionevoli e graduali, tenendo conto dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni.
  • La lesività di delibere tariffarie e regolamenti comunali aventi contenuto generale può essere concretamente apprezzata dal singolo obbligato alla notifica dell'avviso di pagamento, quando diventano conoscibili la combinazione applicata di zona, superficie, coefficienti e riduzioni; da tale notificazione decorre il termine per l'impugnazione degli atti presupposti.
  • Il parametro legislativo delle finalità dell'occupazione consente al regolamento comunale di graduare il Canone Unico Patrimoniale considerando il valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal concessionario, purché il criterio costituisca specificazione della finalità dell'occupazione e non introduca un parametro estraneo alla legge.
  • Il riferimento al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dello spazio pubblico può costituire una legittima specificazione dell'impatto urbanistico dell'occupazione, mentre una disciplina tariffaria più articolata per i dehors rispetto alle esposizioni pubblicitarie non è illogica se giustificata dalla diversa incidenza fisica, urbanistica ed economica delle due fattispecie.
  • Nel sindacato sulle scelte tariffarie caratterizzate da discrezionalità tecnica, il giudice verifica l'attendibilità del ragionamento amministrativo e la coerenza logica della manovra alla luce dei criteri legislativi di ragionevolezza e gradualità, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione quando residui un margine di opinabilità non superabile mediante criteri oggettivi.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

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