Cassazione Penale, Sentenza n. 39634/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'equa riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. per la custodia cautelare subita dal 21/07/2010 al 20/01/2011, dopo essere stato poi prosciolto/assolto con sentenza definitiva. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo che la detenzione fosse stata determinata da una "colpa grave" del ricorrente, desunta dal contenuto di intercettazioni che evidenziavano contatti con soggetti pregiudicati, linguaggio criptico su ubicazione di immobili e "ferri", spostamenti notturni e avvisi sulla presenza delle forze dell'ordine. Andreacchio ha impugnato in Cassazione per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'assoluzione per insussistenza dei fatti escludeva che egli avesse dato causa alla custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi congiuntamente, confermando che la Corte d'appello ha motivato correttamente il diniego dell'istanza ex art. 314 sulla base della sussistenza di colpa grave desumibile dalle intercettazioni e dal comportamento del ricorrente, non neutralizzato dall'assoluzione per insufficienza probatoria sui singoli episodi. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
La norma riconosce il diritto all'equa riparazione salvo che l'interessato abbia dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave; il giudice deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa.
art. 43 cod. pen.
Viene richiamato il concetto di colpa contenuto in tale norma: la colpa sussiste in presenza di negligenza, imprudenza o imperizia. Per l'art. 314 la colpa grave si configura quando la condotta, per macroscopica negligenza o trascuratezza, ponga in essere una situazione prevedibile che giustifichi l'intervento dell'autorità giudiziaria.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sul ricorso per cassazione; indicata perché i motivi di ricorso sono stati formulati ai sensi delle lettere richiamate (lett. b) ed e)).
Giurisprudenza (Sez. Unite n. 43/1995, Sez. 4 n. 43302/2008)
I precedenti richiamati precisano che il dolo idoneo a escludere la riparazione comprende anche la condotta consapevole che crea allarme sociale e richiede l'intervento giudiziario; analogamente la colpa grave si identifica con comportamenti di evidente, macroscopica negligenza o imprudenza che rendono prevedibile l'adozione di misure cautelari.
Massime di principio
- Il diritto all'equa riparazione ex art. 314 sussiste salvo che la custodia cautelare sia stata causata dal comportamento doloso o da colpa grave dell'interessato; il giudice deve valutare questa causa d'ufficio.
- L'assoluzione per insufficienza di prove sui singoli episodi non esclude automaticamente la sussistenza di colpa grave: elementi indiziari (es. intercettazioni, contatti con pregiudicati, linguaggio criptico, comportamenti notturni e precauzionali) possono giustificare la conclusione che il detenuto abbia contribuito a determinare l'adozione della misura.
- Per configurare "colpa grave" è necessario un comportamento caratterizzato da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza tale da rendere prevedibile e giustificato l'intervento dell'autorità giudiziaria; il giudice valuta la condotta con il parametro dell'esperienza comune.
- La distinzione tra colpa dolosa e colpa grave è rilevante: il dolo può comprendere anche condotte volontarie che, pur non essendo prove di un reato specifico, creano allarme sociale; la colpa grave è fondata su condotte prevedibilmente idonee a suscitare l'intervento cautelare.
- In situazioni analoghe è essenziale presentare elementi che dimostrino l'assenza di qualsiasi comportamento idoneo a creare allarme o a far ritenere plausibile la commissione di reati (es. alibi, spiegazioni sulle conversazioni, dimostrazione della inattendibilità o irrilevanza delle intercettazioni) perché il giudice deve comunque verificare d'ufficio la sussistenza di causa impeditiva.
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