Cassazione Civile, Ordinanza n. 12266/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento d'ufficio per omessa denuncia e omesso versamento IMU per l'anno 2017, assumendo che la società fosse tenuta al tributo in quanto titolare di una concessione per l'utilizzo di un'area demaniale marittima. In primo grado il ricorso della società era stato accolto con annullamento dell'atto per difetto di motivazione e tardività della costituzione del Comune; in appello il Comune aveva contestato tale decisione, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato il gravame, valorizzando il pagamento del canone concessorio e ritenendo operante un divieto di doppia imposizione. In Cassazione il Comune ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa e violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992; dall'altro la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 Cost., 163 TUIR e 67 D.P.R. 600/1973, sostenendo che canone di concessione demaniale e IMU hanno presupposti e natura diversi, per cui il canone non esclude il tributo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo relativo alla motivazione della sentenza di appello, rilevando che la decisione era sorretta da un apparato argomentativo sufficiente a superare il minimo costituzionale e quindi non apparente. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che il canone di concessione demaniale e l'IMU hanno natura e presupposti diversi e che non ricorre alcuna doppia imposizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stata invocata per denunciare un error in procedendo per nullità della sentenza di appello per motivazione apparente/perplessa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata invocata per censurare la violazione di legge nella ritenuta esclusione dell'IMU per effetto del canone concessorio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata per la dedotta anomalia decisoria della sentenza di appello.
art. 132 c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, in relazione alla dedotta motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
Richiamato come disposizione sulla motivazione delle sentenze tributarie, asseritamente violata.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la capacità contributiva non risulta violata dall'assoggettamento a IMU del concessionario.
art. 163 TUIR
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della censura sulla pretesa violazione di legge; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su tale norma.
art. 67 D.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della censura sulla pretesa violazione di legge; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su tale norma.
art. 9, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
La Corte lo richiama come base normativa che assoggetta anche il concessionario dell'area demaniale all'IMU in ragione della disponibilità del bene.
art. 3 Cost.
Richiamato in motivazione per escludere che la disciplina sull'IMU del concessionario integri una discriminazione irragionevole.
art. 53 Cost.
Richiamato in motivazione per affermare che l'IMU colpisce la disponibilità del bene quale indice di capacità contributiva.
art. 1 Protocollo CEDU
Richiamato in motivazione per escludere una violazione della tutela del pacifico godimento dei beni.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparentemente nulla, ai fini dell'art. 360, n. 4 c.p.c., quando, pur sinteticamente esposta, consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non rileva il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione denunciabile è limitato alle anomalie che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
- Il canone di concessione di un bene demaniale e l'IMU hanno natura giuridica e presupposti impositivi diversi: il primo è un corrispettivo amministrativo per l'uso del bene, il secondo è un tributo collegato alla disponibilità del bene quale indice di capacità contributiva.
- La disponibilità del bene, e non la proprietà in senso stretto, può costituire il presupposto dell'IMU; pertanto il concessionario di area demaniale può esserne soggetto passivo in base alla disciplina speciale.
- Non sussiste doppia imposizione quando un medesimo soggetto sopporta un canone concessorio e un'imposta patrimoniale o sul possesso/disponibilità del bene, se i due oneri hanno natura e funzione differenti.
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