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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46189/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività. Si duole che sulla sentenza di primo grado (Tribunale di Campobasso 16/07/2019) fossero apposte due attestazioni di deposito a firma del cancelliere: una iniziale con la data "30/9/19" e una successiva, senza data, recante la dizione "per mero errore materiale h[o] attestato il deposito in cancelleria il 30/9/19 in luogo del giorno 30/8/19". Gasbarro sostiene che tale confusione poteva indurre il difensore a ritenere come unica data quella risultante dal documento al momento della lettura e quindi a proporre tempestivamente l'appello; lamenta la violazione degli artt. 585 e 606 c.p.p. e dell'art. 24 Cost. (diritto di difesa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ratione temporis, il termine di 45 giorni per proporre appello decorresse dalla scadenza del termine di deposito indicato nel dispositivo (sessanta giorni dalla pronuncia), e non dal momento dell'annotazione secondaria del cancelliere. Poiché non risulta notificato al ricorrente un avviso di deposito oltre il termine indicato dal giudice, la decorrenza è partita dal sessantesimo giorno dalla pronuncia (14/09/2019) con scadenza il 29/10/2019; l'appello del Gasbarro datato 11/11/2019 è quindi tardivo. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'appello, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende, oltre ad altre condanne previste dagli artt. 606, comma 3 e 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Invocato come parametro formale del ricorso per cassazione (lett. b) e per la declaratoria di inammissibilità). La Corte lo applica per dichiarare il ricorso inammissibile quando il motivo è manifestamente infondato.

  • art. 585 c.p.p.

    Regola i termini per l'impugnazione: nel caso di indicazione di termine maggiore per il deposito della motivazione, il termine di 45 giorni per proporre appello decorre dalla scadenza del termine indicato dal giudice nel dispositivo (comma 2, lett. c). La Corte ha ritenuto che, non essendo stato notificato l'avviso di deposito oltre il termine, il termine di impugnazione decorreva dunque dalla scadenza del sessantesimo giorno indicato nel dispositivo.

  • art. 544 c.p.p.

    Previene la possibilità che, per motivazione complessa, il giudice indichi un termine per il deposito più lungo del quindicesimo giorno; la Corte richiama questa norma per spiegare perché sia stato indicato il termine di sessanta giorni nel dispositivo e come ciò incida sulla decorrenza del termine d'appello.

  • art. 548 c.p.p.

    Richiamato (comma 2) per distinguere l'ipotesi in cui la sentenza non venga depositata entro il termine indicato dal giudice: in tale caso il termine per l'impugnazione decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito; qui invece non risultando tale notificazione, non si applica la seconda ipotesi.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro del diritto di difesa; la Corte valuta che il meccanismo normativo dei termini e della notificazione preserva il diritto di difesa e che l'ambiguità contestata non è idonea a sospendere o rinnovare i termini a fronte dell'assenza di avviso di deposito oltre termine.

  • art. 606 c.p.p., comma 3

    Norma sanzionatoria che consente alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso; qui utilizzata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p., comma 1

    Prevede la condanna alle spese e/o altre sanzioni a carico del ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità; la Corte la applica per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando il giudice indica nel dispositivo un termine più lungo per il deposito della motivazione, il termine di 45 giorni per proporre appello decorre dalla scadenza di quel termine indicato, salvo che venga effettuata e notificata la comunicazione di deposito oltre il termine (in tal caso la decorrenza parte dalla notificazione).
  • Annotazioni discordanti o correzioni operate in calce alla sentenza dalla cancelleria non sospendono automaticamente i termini processuali: è decisivo verificare se sia stata notificata alle parti la comunicazione del deposito oltre il termine indicato dal giudice.
  • La parte che intende impugnare deve considerare come parametro principale la data convenuta nel dispositivo per il deposito; l'assenza di un avviso di deposito tardivo esclude l'applicabilità della decorrenza dalla notificazione e lascia ferma la scadenza ordinaria.
  • Per contestare la decorrenza dei termini l'interessato deve dimostrare che è stato effettivamente indotto in errore da atti formali della cancelleria o da una notificazione; semplici annotazioni non datate o successive correzioni non sono di per sé sufficienti a interrompere o rinnovare i termini.
  • Il difensore ha l'onere di curare tempestivamente l'impugnazione secondo le date risultanti dagli atti ufficiali; tuttavia, risultanze ufficiali certe (es. avviso di deposito) devono essere allegate all'impugnazione se rilevanti per la tempestività.

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